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Massima / sintesi originale
Dall'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione non discende, per questo solo fatto, la sua inesistenza. Il giudice deve disapplicarla, senza che tale obbligo escluda gli altri strumenti nazionali appropriati per tutelare i diritti europei. Quando la norma ha istituito un tributo contrario al diritto dell'Unione, la disapplicazione deve condurre, di regola, all'accoglimento delle domande di rimborso. Modalità e qualificazione dei rapporti restano affidate all'ordinamento nazionale nel rispetto di equivalenza ed effettività, senza rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso.
Collegamento e impiego in Italia
Condizioni: tributo riscosso in violazione del diritto dell'Unione; regole nazionali di rimborso non meno favorevoli di quelle per ricorsi analoghi interni e non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela. Impiego italiano: il caso, proveniente dalla Pretura di Roma, distingue la disapplicazione dalla pretesa inesistenza automatica della norma tributaria; la qualificazione del rapporto e la scelta del procedimento restano nazionali, entro questi limiti.
Presupposti e limiti
Errore da evitare: dedurre dal solo contrasto europeo la nullità, l'abrogazione o l'inesistenza della norma nazionale. La sentenza non certifica la perdurante vigenza di una determinata disposizione per ogni altra finalità e non esonera dal rispetto di termini e procedure nazionali compatibili con equivalenza ed effettività.
Passaggio della fonte: Cause riunite da C-10/97 a C-22/97; ECLI:EU:C:1998:498. Punti 18-21, specialmente 21 (disapplicazione, non inesistenza automatica); 24-29 (rimborso, regole nazionali, equivalenza ed effettività); dispositivo unico.
Collegamenti
Temi e parole chiave: CEDU come norma interposta (art. 117 Cost.) · inesistenza · rimborso di tributi · tassa di concessione governativa · equivalenza · Effettività del ricorso interno (art. 13 CEDU) · simmenthal