Versione beta
Massima / sintesi originale
Un utente contesta, davanti al Giudice conciliatore di Milano, la bolletta dell’ENEL sostenendo che la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica contrasta con il Trattato CEE. Il Governo italiano eccepisce che il giudice deve applicare la legge interna successiva. La Corte risponde che, a differenza dei trattati internazionali ordinari, il Trattato CEE ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti degli Stati e vincolante per i loro giudici. Il trasferimento di competenze alla Comunità comporta una limitazione definitiva dei diritti sovrani: gli Stati non possono far prevalere contro un ordinamento accettato a condizione di reciprocità un atto unilaterale posteriore, che resta privo di efficacia se incompatibile. Il giudice nazionale ha quindi titolo per chiedere alla Corte l’interpretazione del Trattato anche quando la legge interna gli imponga di applicare la norma nazionale.
Collegamento e impiego in Italia
Nel giudizio italiano non risolvere il contrasto con il diritto europeo applicabile usando il solo criterio della legge nazionale successiva. Verificare anche l'efficacia della singola disposizione invocata: il primato e l'effetto diretto sono questioni distinte. Costa fornisce il fondamento del primato; Simmenthal descrive il compito operativo del giudice.
Presupposti e limiti
La Corte non attribuisce efficacia diretta a tutte le disposizioni invocate: distingue gli artt.102 e 93 dagli artt.53 e 37, n. 2, CEE. Il primato è affermato anche nella statuizione sull'ammissibilità, ma non decide da solo l'esito della lite nazionale. Per il compito operativo di non applicazione leggere Simmenthal.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: primato del diritto comunitario · ordinamento giuridico proprio · limitazione dei poteri sovrani · legge successiva · nazionalizzazione energia elettrica · art. 177 cee · rinvio pregiudiziale