Il “Pinto su Pinto” è il ricorso ex Legge 24 marzo 2001, n. 89 riferito all’ipotesi in cui anche un precedente giudizio Pinto abbia superato il termine ragionevole di durata. Con l’ordinanza n. 12113/2025 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che il procedimento Pinto costituisce un processo di cognizione e, come tale, è a sua volta soggetto al parametro costituzionale e convenzionale della durata ragionevole.
Il punto non è moltiplicare artificialmente gli indennizzi, ma verificare se il rimedio previsto per riparare un processo troppo lungo sia diventato, a sua volta, un nuovo segmento di ritardo. Quando accade, la tutela non può fermarsi al primo decreto: il diritto alla ragionevole durata riguarda anche il procedimento instaurato per far accertare quella violazione.
Presupposti normativi
Il meccanismo si fonda sull’applicazione della stessa Legge Pinto (L. 89/2001) al procedimento Pinto, qualificato come processo di cognizione. Nel caso deciso da Cass. ord. 12113/2025, un gruppo di 61 ricorrenti, già beneficiari di un decreto di equa riparazione, ha proposto un secondo ricorso ex L. 89/2001 lamentando l’eccessiva durata del primo giudizio Pinto. Il Ministero della Giustizia ha invocato l’art. 2, comma 2-septies, L. 89/2001, sostenendo che il ritardo avesse prodotto un vantaggio per i ricorrenti grazie alla sopravvenuta Corte cost. n. 34/2019. La Cassazione ha respinto l’impostazione: la dichiarazione di illegittimità costituzionale non attribuisce un vantaggio patrimoniale derivante dal ritardo, ma rimuove retroattivamente una norma incompatibile con la Costituzione.
La distinzione è decisiva. Il vantaggio che può escludere l’indennizzo deve essere concreto, diretto e collegato causalmente alla durata del processo. Non basta dire che, nel tempo occorso per arrivare alla decisione, la giurisprudenza o la Corte costituzionale abbiano chiarito una questione in senso favorevole al ricorrente: quello non è un beneficio prodotto dal ritardo, ma il fisiologico effetto del controllo di legalità su una norma o su un orientamento poi superato.
Va distinta la durata del giudizio Pinto dalla successiva mancata esecuzione del decreto. In D’Alba e altri c. Italia (ric. n. 58442/09), la Corte EDU non ha pronunciato una sentenza di merito: con decisione del 19 settembre 2024 ha preso atto delle dichiarazioni unilaterali del Governo italiano, che ha riconosciuto le violazioni lamentate e si è impegnato al pagamento e all’esecuzione delle decisioni interne. Il caso resta quindi un esito favorevole fondato sul riconoscimento statale della violazione, pur non essendo una sentenza contenziosa di accertamento nel merito.
Tempi procedurali reali
Il secondo ricorso segue le regole della L. 89/2001: può essere proposto entro sei mesi dalla definitività del provvedimento che conclude il giudizio presupposto oppure, dopo la modifica dell’art. 4 introdotta nel 2025, durante la pendenza del processo quando la durata ragionevole sia già superata. Competenza, decorrenza e rimedi preventivi vanno verificati sulla concreta sequenza processuale. Il “Pinto su Pinto” richiede quindi di ricostruire l’intero primo procedimento Pinto, dal deposito del ricorso alla sua definizione.
Quale durata si deve esaminare
Il processo presupposto della seconda domanda non è il giudizio civile, amministrativo o penale che aveva originato il primo indennizzo: è il procedimento Pinto precedente. Le due cronologie devono quindi restare separate. Per il secondo ricorso rilevano il deposito della prima domanda Pinto, le eventuali fasi di opposizione e impugnazione e il momento in cui il relativo provvedimento è divenuto definitivo.
Questa ricostruzione evita due errori opposti: da un lato trasformare il “Pinto su Pinto” in una replica automatica della prima domanda; dall’altro negarlo in radice solo perché il primo giudizio aveva già funzione riparatoria. Il giudice deve isolare il nuovo segmento processuale, verificarne la durata e stabilire se la parte sia rimasta vittima di un ulteriore ritardo imputabile al funzionamento del rimedio.
Anche il quantum non è una replica automatica del primo decreto. Il giudice deve verificare autonomamente la durata eccedente, il comportamento delle parti, i periodi non computabili e le cause di esclusione previste dalla L. 89/2001. L’ordinanza n. 12113/2025 non attribuisce un diritto incondizionato a un secondo pagamento: conferma che il giudizio Pinto non è sottratto alla garanzia della ragionevole durata e respinge, nella fattispecie, la tesi del vantaggio patrimoniale prodotto dalla sopravvenuta sentenza costituzionale.
Pre-analisi legale. Il giudizio di equa riparazione è a sua volta soggetto al termine ragionevole. Lo Studio Legale Euroleg offre una pre-analisi per chi ha già ottenuto un decreto Pinto e ritiene che il relativo giudizio sia durato troppo a lungo. Prenota una pre-analisi · Scrivi su WhatsApp
Documenti utili
Per una valutazione preliminare servono almeno:
- il ricorso introduttivo del primo procedimento Pinto;
- i decreti e i provvedimenti resi nelle diverse fasi;
- le comunicazioni di cancelleria utili a stabilire deposito, pubblicazione e definitività;
- gli atti di opposizione e dell’eventuale giudizio di cassazione;
- un prospetto cronologico che distingua il primo processo dal giudizio Pinto divenuto a sua volta presupposto.
Il ritardo nel pagamento del decreto va tenuto distinto dalla durata del procedimento che lo ha emesso. Può porre problemi di esecuzione o di tutela convenzionale, ma non coincide automaticamente con il “Pinto su Pinto”.
Errori frequenti
- Ritenere che aver già ottenuto un indennizzo Pinto precluda un nuovo ricorso per il ritardo del giudizio Pinto stesso: la Cassazione esclude questa lettura.
- Non conservare la documentazione integrale del primo procedimento (verbali, provvedimenti, comunicazioni di cancelleria), necessaria per calcolare la durata effettiva del secondo giudizio.
- Confondere il “vantaggio” rilevante ex art. 2, comma 2-septies, L. 89/2001 (concreto e diretto) con un generico beneficio indiretto legato all’evoluzione della giurisprudenza nel frattempo intervenuta.
- Sovrapporre il ritardo del procedimento Pinto con il ritardo amministrativo nel pagamento: sono problemi collegati, ma non identici, e possono richiedere rimedi diversi.
Casi tipici
Esempio illustrativo (non riferito a un caso dello Studio). Se un giudizio Pinto supera il parametro di durata applicabile, la parte può valutare una nuova domanda riferita esclusivamente al ritardo del giudizio Pinto, senza duplicare l’indennizzo già riconosciuto per il processo originario.
Mini-sezione giurisprudenziale
- Cass., ord. n. 12113/2025 del 7.5.2025 — riconosce la legittimità del “Pinto su Pinto” e il carattere di ordinario processo di cognizione del giudizio ex L. 89/2001, soggetto anch’esso al parametro di durata ragionevole. Fonte verificata anche tramite un precedente articolo di approfondimento pubblicato sul sito dello Studio: La Cassazione sui processi “Pinto su Pinto”.
- Corte cost. n. 34/2019 — ha dichiarato costituzionalmente illegittima la condizione di proponibilità legata all’istanza di prelievo nella disciplina allora applicabile ai giudizi amministrativi.
- Corte EDU, D’Alba e altri c. Italia, ric. n. 58442/09, decisione 19.9.2024 — cancellazione dal ruolo dopo dichiarazioni unilaterali del Governo, con riconoscimento delle violazioni e impegno al pagamento/esecuzione; esito favorevole, ma non sentenza contenziosa di merito.
FAQ
Cos’è il “Pinto su Pinto”?
È la domanda riferita al ritardo maturato in un precedente giudizio Pinto, distinta da quella relativa alla durata del processo originario.
È possibile ottenere due indennizzi per la stessa vicenda?
È possibile domandare due indennizzi riferiti a ritardi di due processi distinti: il primo per il processo originario e il secondo per il giudizio Pinto. La spettanza e il quantum richiedono però la verifica autonoma dei presupposti di ciascuna domanda.
Il Ministero può opporsi sostenendo che la parte ha avuto un vantaggio dal ritardo?
Può farlo, ma l’eccezione è fondata solo se il vantaggio è concreto e diretto: la Cassazione ha respinto interpretazioni estensive.
Che documentazione serve per il “Pinto su Pinto”?
La cronologia completa del primo procedimento Pinto: data di deposito del ricorso, provvedimenti intermedi, data di passaggio in giudicato del decreto.
Pre-analisi legale. Il giudizio di equa riparazione è a sua volta soggetto al termine ragionevole. Lo Studio Legale Euroleg offre una pre-analisi per chi ha già ottenuto un decreto Pinto e ritiene che il relativo giudizio sia durato troppo a lungo. Prenota una pre-analisi · Scrivi su WhatsApp
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010, European Diploma Supplement for Legal Profession, Robert Schuman 2011 Strasbourg Alumni
Avv. Alessandro Savoca — Avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010 e all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 2021. Si occupa di diritto europeo, CEDU e contenzioso nazionale. Le Sue aree di competenza sono il Diritto Internazionale Eurounitario, le Fonti dell’Unione Europea, La Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) nel Diritto Civile dei Contratti, Tutela della Proprietà, Diritto D’Autore, Diritto alla Riservatezza ed all’Oblio, Mediazione ed Arbitrato, Accesso alle Corti Europee, Diritto dei Media e dell’Informazione, Diritto ad un Equo Processo in un termine ragionevole, Case Law della Unione Europea. Conciliatore Societario, Mediatore Civile e Commerciale dal 2010, Formatore in materia Internazionale presso il Ministero della Giustizia; Già Delegato Regionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.