Falsità ideologica in atto pubblico per induzione in errore del notaio (artt. 48-479 c.p.): la falsa dichiarazione di parte non coperta da fede privilegiata non integra il reato

Nota a Trib. Milano, Sez. III pen., sent. 16 giugno 2026, a cura dell’avv. Giuseppe Raimondi

1. La vicenda e la decisione

L’imputato, legale rappresentante di una società venditrice, era stato tratto a giudizio per il delitto di falsità ideologica in atto pubblico per induzione in errore (artt. 48 e 479 c.p.), «per aver tratto in inganno il notaio […] producendole una falsa risoluzione di un contratto di locazione […], così facendo attestare nell’atto pubblico di compravendita […] che l’immobile oggetto di vendita era libero da vincoli».

Segnatamente, secondo la tesi di accusa, l’imputato, in sede di rogito, aveva prodotto al notaio una falsa scrittura di risoluzione consensuale di un contratto di locazione, apparentemente sottoscritta dalla conduttrice dell’immobile. Il notaio aveva quindi dato atto, nel rogito di compravendita, che l’immobile fosse libero da vincoli.

La conduttrice, tuttavia, secondo la sentenza, non aveva mai sottoscritto quella risoluzione, che era quindi da ritenersi falsa.

Il fatto storico è ritenuto «indubbiamente provato», ma il Tribunale esclude la riconducibilità della condotta agli artt. 48-479 c.p. e pronuncia sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., perché il fatto non sussiste, pur avendo rilevato, ad abundantiam, che il termine di prescrizione del delitto in contestazione era ormai decorso.

2. Il nucleo sostanziale della sentenza

Il ragionamento è lineare. L’art. 48 c.p. addebita all’ingannatore il fatto commesso dalla persona ingannata, che versa in errore: occorre dunque che l’attestazione del notaio realizzi, sul piano oggettivo, un falso ideologico ai sensi dell’art. 479 c.p. Questo punisce però le false attestazioni di fatti «dei quali l’atto è destinato a provare la verità».

Ciò si verifica quando una norma giuridica attribuisce all’atto la specifica funzione di comprovare la veridicità di quanto dichiarato dal privato e recepito dal pubblico ufficiale.

Nel caso di un atto di compravendita immobiliare, il notaio attesta con fede privilegiata (art. 2700 c.c.) i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (ad esempio le dichiarazioni rese dalle parti davanti a lui, le sottoscrizioni apposte, la data e il luogo dell’atto), ma non la veridicità delle dichiarazioni di scienza rese dalle parti stesse.

La dichiarazione del venditore circa la libertà dell’immobile da vincoli, quali un contratto di locazione, costituisce una garanzia contrattuale e un presupposto del negozio, la cui eventuale falsità rileva sul piano civilistico (garanzia per oneri e diritti altrui, art. 1489 c.c.), ma non integra il delitto di falso ideologico.

Il notaio, infatti, si limita a recepire tale dichiarazione, senza che l’atto pubblico, su quel punto, sia destinato a «provare la verità» del fatto dichiarato.

Dunque nemmeno l’attestazione del notaio, riportata sulla base della documentazione offerta dalle parti, può essere «falsa» in senso penalmente rilevante. Manca così il fatto tipico oggettivo dell’art. 479 c.p. e, con esso, il presupposto della responsabilità dell’autore mediato ai sensi dell’art. 48 c.p.

Il Tribunale di Milano, nel caso oggetto della decisione in commento, si allinea quindi all’orientamento della Suprema Corte espresso dalla sentenza della quinta sezione penale del 15 gennaio 2019, n. 14382, secondo cui «non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, né quello di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di chi dichiari falsamente in un atto notarile di compravendita di un bene immobile che lo stesso non è sottoposto a sequestro, in quanto l’atto nel quale la dichiarazione è trasfusa non è destinato a provare la verità del fatto attestato, in assenza di una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero e ricolleghi specifici effetti all’atto-documento in cui la dichiarazione del predetto è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente».

Il principio opera in modo speculare per l’art. 483 c.p., che sanziona il privato solo se una norma gli impone di dire il vero.

L’idea di fondo è che il notaio non è garante della verità delle dichiarazioni dei contraenti e che la loro falsità resta confinata nell’area civilistica, come afferma lo stesso Tribunale.

3. Conclusioni

Il principio è condivisibile e coerente con l’orientamento di legittimità. Va però circoscritto. Non vale quando una norma impone al notaio di verificare specifici presupposti (ad esempio profili urbanistici o catastali) o impone alla parte di dichiarare il vero. In quei casi può tornare penalmente rilevante, a seconda dei casi, l’induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48-479 c.p.) oppure la falsa dichiarazione del privato (art. 483 c.p.).

Per tale ragione, in altra vicenda, la Suprema Corte (cfr. Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2011, n. 11628) ha correttamente qualificato come falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 c.p.), e non come falso per induzione, la falsa dichiarazione del venditore sulla conformità urbanistica dell’immobile, proprio perché in quel caso una norma specifica (la legge urbanistica) impone al privato un obbligo di veridicità.

Al contrario, in assenza di un simile obbligo, come nel caso in commento, non può configurarsi né il falso per induzione, né il falso ideologico del privato.

La sentenza in commento, non analizza ulteriori possibili riqualificazioni del fatto di reato in altre residue fattispecie di reato, probabilmente in ciò essendo stato il Tribunale condizionato dalla mancanza di un atto querelatorio e dalla spada di Damocle derivante dallo spirare dei termini di prescrizione (ordinario e massimo) per tutti i delitti con pena edittale non superiore ai sei anni.

In ogni caso, l’unica residua ipotesi di reato che, in astratto, potrebbe venire in rilievo dall’esame dei fatti di causa, appare la truffa contrattuale.

La falsità in scrittura private, infatti, è oggi degradato a mero illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria, in virtù della depenalizzazione operata dal d.lgs. 7/2016.

Il provvedimento

Trib. Milano, Sez. III pen., sent. 16 giugno 2026. Testo anonimizzato a tutela dei dati personali; sono stati corretti i soli refusi tipografici.

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE III PENALE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice [omissis], all’udienza del giorno 16.6.2026 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[IMPUTATO A], [dati anagrafici e di residenza omessi], elettivamente domiciliato presso lo studio del precedente difensore. Libero, assente. Difeso di fiducia da due avvocati del foro di [omissis] (atto di nomina del [omissis]).

[IMPUTATA B], [dati anagrafici omessi], domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato del foro di Milano. Libera, assente.

IMPUTATI

[IMPUTATO A]: del delitto previsto e punito dagli artt. 48-479 c.p. per aver tratto in inganno il notaio [N.] producendole una falsa risoluzione di un contratto di locazione a firma della locataria [B], così facendo attestare nell’atto pubblico di compravendita stipulato in data 13 novembre 2017 che l’immobile oggetto di vendita era libero da vincoli. In Milano in data 13 novembre 2017.

[IMPUTATA B]: del delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., perché al fine di trarne profitto, mediante manomissione dell’impianto elettrico, si impossessava di energia elettrica per un importo non meglio quantificato in danno del vicino di casa [C]. Accertato in [Comune] in data 4 febbraio 2018.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Il PM ha chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per entrambi i capi di imputazione; la difesa di [B] si è associata alla richiesta del P.M.; la difesa di [A] ha chiesto, in via principale, sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste ed in subordine sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in data 17.09.2025 gli imputati venivano tratti a giudizio per rispondere dei delitti di cui in epigrafe. Alla prima udienza del 24.3.2026 il Tribunale dava atto della regolarità delle notifiche del d.c.g. ad entrambi gli imputati e disponeva procedersi in assenza dei predetti. Il difensore di [A] preliminarmente rilevava l’intervenuta prescrizione del reato contestato e produceva giurisprudenza a sostegno della richiesta. Il Tribunale rinviava per la valutazione in ordine alla richiesta della difesa. All’odierna udienza, in assenza di questioni preliminari e di riti alternativi, il P.M. e la difesa concludevano come indicato in epigrafe. Il Tribunale, dopo la camera di consiglio, dava lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad [A] è stato contestato di aver tratto in inganno il notaio [N.] facendole attestare, nella redazione in data 13.11.2017 dell’atto pubblico di compravendita dell’immobile sito in [Comune], [indirizzo omesso], che lo stesso era libero da vincoli laddove, invece, parte dell’immobile era ancora locata a [B] e la locazione era ancora in corso.

È indubbiamente provato sulla base della documentazione in atti (informativa del [Reparto dei Carabinieri] e documentazione alla stessa allegata) che l’imputato, in qualità di legale rappresentante della società [S.] S.r.l., abbia venduto in data 13.11.2017 l’immobile a [C] e che all’atto della sottoscrizione abbia prodotto una falsa risoluzione consensuale del contratto di locazione (cfr. copia della risoluzione nella quale si dà atto che il locatore e il conduttore [B] stabiliscono di rescindere anticipatamente il contratto in data 15.10.2017).

[B], infatti, con denuncia-querela sporta in data 23.2.2018 ha riferito di non aver mai firmato alcun contratto di risoluzione anticipata. Tuttavia, proprio facendo affidamento sul contenuto della falsa risoluzione consensuale prodotta da [A], il notaio, nell’atto di compravendita citato, ha attestato che «per il contratto relativo all’unità sub [omissis], la parte locatrice e la parte conduttrice hanno convenuto la risoluzione anticipata della locazione con scrittura privata del 15.10.2017 in corso di registrazione poiché nei termini».

Ciò premesso, come correttamente argomentato dal difensore, tale condotta non può essere inquadrata nella fattispecie oggetto di prospettazione accusatoria. Essa si perfeziona, tra l’altro, nei casi in cui il privato induca il pubblico ufficiale ad attestare fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità.

Occorre però evidenziare che, come precisato in modo condivisibile anche dalla S.C., il contratto redatto dal notaio fa fede delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza e da lui compiuti, ma non della rispondenza al vero delle circostanze formanti oggetto delle dichiarazioni delle parti (cfr. anche Cass. pen., sez. V, 14382/2019, prodotta anche dalla difesa nella parte in cui evidenzia l’impossibilità di configurare il reato di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p. in mancanza di un obbligo del notaio ad attestare la veridicità di quanto dichiarato dalle parti poiché l’atto notarile non è affatto destinato a provare tali circostanze e «quindi le parti non commettono un reato se rendono dichiarazioni non rispondenti alla verità», rimanendo tale condotta confinata in un ambito essenzialmente civilistico).

Ne discende che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Si evidenzia, ad abundantiam, che, non venendo in rilievo la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 476 c.p., i termini di prescrizione del reato sono ampiamente decorsi.

Il delitto contestato a [B] deve invece essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Viene in rilievo, infatti, l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 624 c.p. aggravata ai sensi dell’art. 625 n. 2 c.p. per cui, in applicazione del 1° comma dell’art. 157 c.p., il tempo necessario a prescrivere tale fattispecie è di sei anni dalla data di consumazione ed in assenza di atti interruttivi. Se ne desume che i fatti ascritti all’imputata, contestati come commessi in data 4.2.2018 (data dell’accertamento del fatto e anche dell’interruzione della condotta dovuta ad intervento dei funzionari del gestore della rete elettrica), si sono prescritti alla data del 4.2.2024, in assenza di atti interruttivi precedenti all’emissione del d.c.g. del 17.9.2025, ed in ogni caso risulterebbero prescritti anche tenuto conto del termine di 7 anni e mezzo a decorrere dalla data di consumazione del reato.

V’è da rilevare del resto come, prima facie, debba ritenersi che non sussistano i presupposti per il proscioglimento nel merito a norma dell’art. 129 comma 2 c.p.p. La Suprema Corte ha, in merito, a più riprese affermato che «in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento» (ex multis, cfr. Cass. sez. VI, sent. n. 48527 del 2003).

P.Q.M.

Visto l’art. 554-ter c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di [A] in ordine al delitto allo stesso contestato perché il fatto non sussiste e nei confronti di [B] in ordine al delitto alla stessa contestato per essersi estinto per intervenuta prescrizione. Giorni 30 per i motivi.

Milano, 16.6.2026

Il Giudice [omissis]