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Massima / sintesi originale
Dieci ricorsi riuniti, tra cui il n. 29864/23 (Abbracciavento e altri, 52 ricorrenti), lamentavano la mancata o tardiva esecuzione dei decreti con cui le corti d’appello avevano liquidato l’equa riparazione Pinto: violazione dell’art. 6 § 1 e dell’art. 1 Prot. 1 e, per alcuni ricorrenti, ulteriore durata irragionevole causata dal mancato pagamento. Con dichiarazioni unilaterali il Governo italiano ha riconosciuto le violazioni, offrendo 200 euro per ricorrente per il danno non patrimoniale e 30 euro per ricorso per le spese, e si è impegnato a eseguire i decreti Pinto e a sostenere le spese di esecuzione entro tre mesi. La Corte, richiamata la sua giurisprudenza consolidata (Gaglione e altri c. Italia, 2010; Gagliano Giorgi c. Italia, 2012), ha cancellato i ricorsi dal ruolo (art. 37 § 1, lett. c).
Collegamento e impiego in Italia
Esito favorevole ai ricorrenti ottenuto per riconoscimento dello Stato: violazione ammessa, indennizzo versato, decreto Pinto da eseguire. A quattordici anni da Gaglione il ritardo nel pagamento degli indennizzi resta un problema che lo Stato non contesta più. Se il Governo non adempie, il ricorso può essere reiscritto a ruolo (art. 37 § 2). Approfondimento: https://www.euroleg.it/decisione-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-del-10-ottobre-2024-accoglimento-per-il-ricorso-abbracciavento/
Presupposti e limiti
Decisione di cancellazione dal ruolo, non sentenza di condanna: la Corte non compie un nuovo accertamento, ma prende atto del riconoscimento del Governo e verifica che gli importi siano coerenti con i casi simili.
Passaggio della fonte: The Law; dispositivo; appendice, ricorso n. 6