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Massima / sintesi originale
Un cittadino nigeriano affetto da AIDS si vede negare il permesso di soggiorno per motivi medici in Belgio, con ordine di lasciare il territorio e sospensione dell’assistenza sociale; il ricorso contro il diniego non aveva effetto sospensivo. La Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sui casi eccezionali di malattia grave, afferma che gli artt. 5 e 13 della direttiva rimpatri, letti alla luce degli artt. 19, par. 2, e 47 della Carta, ostano a una normativa che non conferisce effetto sospensivo al ricorso. Ciò vale quando l’esecuzione della decisione può esporre lo straniero gravemente malato a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile della salute. Durante il ricorso lo Stato deve inoltre garantire, per quanto possibile, le prestazioni sanitarie d’urgenza, le cure essenziali e i bisogni primari.
Collegamento e impiego in Italia
Valutare la gravità della malattia e il serio rischio di deterioramento grave e irreversibile in caso di esecuzione dell'allontanamento. In tale situazione il ricorso deve avere effetto sospensivo e, nel periodo di rinvio, vanno resi effettivi cure essenziali e interventi d'urgenza anche mediante la presa in carico possibile dei bisogni primari.
Presupposti e limiti
Non fonda un diritto generale al soggiorno per cure o a un'assistenza illimitata. Il rischio sanitario e le condizioni della tutela devono essere dimostrati. La scheda riguarda sospensione dell'allontanamento e garanzie durante tale periodo; ulteriori sviluppi convenzionali richiedono un confronto distinto.
Passaggio della fonte: Dispositivo della sentenza.
Collegamenti
Temi e parole chiave: diritto alla salute · straniero gravemente malato · direttiva rimpatri · effetto sospensivo · art. 19 carta · art. 47 carta · cure essenziali · non refoulement