CGUE, Grande Sezione, 17 aprile 2018, causa C-414/16, Egenberger — Gli artt. 21 e 47 della Carta valgono anche nei rapporti tra privati

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-414/16; ECLI:EU:C:2018:257

Massima / sintesi originale

Una candidata non appartenente ad alcuna confessione viene esclusa da un posto presso un’organizzazione legata alla Chiesa evangelica tedesca, che richiedeva l’appartenenza religiosa. La legge tedesca limitava molto il controllo giurisdizionale su tali requisiti. La Corte afferma che il requisito religioso deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Deve essere essenziale, legittimo e giustificato rispetto all’etica dell’organizzazione e alla natura dell’attività, e rispettare il principio di proporzionalità. Se il diritto interno non può essere interpretato in modo conforme, il giudice nazionale deve disapplicarlo. Il divieto di discriminazione fondata sulla religione (art. 21 della Carta) ha infatti carattere imperativo e basta da solo a conferire ai singoli un diritto invocabile anche contro un privato. Lo stesso vale per il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (art. 47).

Collegamento e impiego in Italia

Nella lite di lavoro con un'organizzazione religiosa verificare se il requisito sia essenziale, legittimo, giustificato e proporzionato rispetto alle mansioni e all'etica dell'ente. Se l'interpretazione conforme non riesce, gli artt. 21 e 47 della Carta impongono nel settore europeo considerato una tutela effettiva anche tra privati.

Presupposti e limiti

Non nega l’autonomia delle confessioni religiose, tutelata dall’art. 17 TFUE: impone solo che il requisito sia verificabile dal giudice. Non estende a tutti i diritti della Carta l’efficacia tra privati: lo afferma per diritti, come quelli degli artt. 21 e 47, che non richiedono concretizzazioni ulteriori. L’esito del caso concreto è rimesso al giudice nazionale.

Passaggio della fonte: Punti 76 e 79; dispositivo, punti 1–3.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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