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Massima / sintesi originale
La Corte rigetta la richiesta di cancellazione fondata sulla dichiarazione unilaterale e accerta violazioni dell’art. 6 § 1 e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 per il titolo rimasto ineseguito. L’obbligo di eseguire la decisione nazionale resta distinto dal pagamento dell’equa soddisfazione.
Collegamento e impiego in Italia
Nel valutare una proposta di chiusura del ricorso distinguere ristoro offerto e concreta esecuzione del titolo: il secondo profilo non è assorbito automaticamente dal primo.
Presupposti e limiti
Non ogni dichiarazione unilaterale è insufficiente; rilevano i suoi termini e lo stato dell’esecuzione nella causa esaminata.
Passaggio della fonte: Richiesta di cancellazione ex art. 37; esame dell’inesecuzione; dispositivo e appendice
Collegamenti
Temi e parole chiave: Ragionevole durata (art. 6 CEDU) · Proprietà (art. 1 Prot. 1) · Pagamento degli indennizzi Pinto · Dichiarazioni unilaterali e cancellazione dal ruolo
