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Massima / sintesi originale
La Corte distingue la compatibilità della detenzione, ritenuta adeguatamente valutata dai giudici interni, dalle cure effettivamente fornite. I ritardi e le carenze nella fisioterapia e nei dispositivi prescritti comportano una violazione dell’art. 3.
Collegamento e impiego in Italia
Esaminare cure prescritte, cure concretamente fornite, limitazioni funzionali e risposte alle richieste di assistenza; la valutazione richiede il concreto trattamento della persona, non la sola possibilità teorica di curarla in carcere.
Presupposti e limiti
La sentenza non considera le condizioni di salute tali da imporre la liberazione: la violazione riguarda l’inadeguatezza delle cure. Nessuna somma ex art. 41 è accordata perché non era stata presentata domanda di equa soddisfazione.
Passaggio della fonte: Oggetto della causa; valutazione delle cure e dell’assistenza; dispositivo
Collegamenti
Temi e parole chiave: art. 3 cedu · salute in detenzione · garanzie procedurali
