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Massima / sintesi originale
La pubblicazione in una banca dati giudiziaria di una sentenza con riferimenti dettagliati alla salute del ricorrente ha violato l’articolo 8 CEDU. La Corte ha richiesto la rimozione della versione identificativa dalle banche dati pubbliche oppure la sua sostituzione con una versione oscurata. La constatazione della violazione è stata ritenuta sufficiente per il danno non patrimoniale.
Collegamento e impiego in Italia
Per chiedere l’oscuramento di dati sanitari in decisioni giudiziarie online, distinguere la conoscibilità della decisione dalla necessità di diffondere i dati della persona.
Presupposti e limiti
Il caso non vieta la pubblicazione delle decisioni in quanto tali e non riconosce automaticamente un indennizzo monetario.
Passaggio della fonte: L’oggetto del caso di specie; valutazione sull’articolo 8; dispositivo, punti 1–3
Collegamenti
Temi e parole chiave: art. 8 cedu · protezione dei dati personali · motivazione delle decisioni