La CEDU Condanna l’Italia per violazione della privacy

Il 13 giugno 2024, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’Italia ha violato l’Articolo 8 della Convenzione Europea, relativo al diritto alla vita privata, pubblicando online informazioni mediche sensibili di un cittadino in una Sentenza sul sito web della Corte dei Conti. Rappresentato dall’avvocato A. Savoca, il ricorrente, Giuseppe Cracò, ha ottenuto una vittoria significativa in questa causa, evidenziando l’importanza della protezione dei dati personali e della privacy nell’era digitale.

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I fatti e l’iter giudiziario

Alla base della causa vi è la sentenza n. 2371/2005 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, pubblicata online e contenente informazioni dettagliate sulle condizioni di salute del ricorrente. Nel 2009 il ricorrente aveva chiesto l’anonimizzazione del provvedimento al Tribunale di Palermo, che l’aveva respinta con la sentenza n. 3429/2010; il 20 maggio 2016 la Corte di Cassazione (sentenza n. 10512/2016) ha accolto il ricorso, annullato la decisione del Tribunale e rinviato per la nuova determinazione dell’indennizzo. Il 5 ottobre 2017 il Tribunale di Palermo ha liquidato 2.000 EUR di danno e circa 3.500 EUR di spese (sentenza n. 5219/2017). Nonostante il giudicato di Cassazione, la sentenza n. 2371/2005 è rimasta consultabile online senza restrizioni almeno fino al 16 maggio 2018.

La decisione della Corte EDU

La Corte di Strasburgo (Prima Sezione, comitato) ha dichiarato ammissibile il solo motivo relativo all’art. 8 CEDU, respingendo come manifestamente infondato quello sui ritardi di pagamento (art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1), poiché il ricorrente non aveva fornito all’amministrazione i dati bancari corretti. Nel merito, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU per la mancata rimozione o anonimizzazione tempestiva della sentenza dal sito della Corte dei Conti, imponendo allo Stato di rimuoverla o sostituirla con una versione anonimizzata entro tre mesi. Ha ritenuto che l’accertamento della violazione costituisse di per sé equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale, respingendo la domanda di ulteriore risarcimento e delle spese relative al motivo dichiarato inammissibile. La sentenza, definitiva, è stata resa il 13 giugno 2024 (ricorso n. 30782/18).