Aggiornamento: luglio 2026.
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo deve essere presentato sul formulario ufficiale corrente della Cancelleria, salvo che la Corte disponga diversamente. Una semplice lettera non equivale, di regola, a una domanda conforme alla Rule 47 e non mette al sicuro il termine di quattro mesi. La compilazione corretta è condizione necessaria ma non sufficiente: il ricorso deve comunque superare i requisiti di ricevibilità dell’art. 35 CEDU. Questo articolo approfondisce la struttura pratica del formulario, mentre la procedura generale di presentazione è trattata nell’articolo su come fare ricorso alla CEDU.
Nessuna valutazione preliminare può garantire l’esito di un ricorso: la Corte esamina ricevibilità e merito caso per caso.
Presupposti normativi
Il formulario deve essere quello corrente messo a disposizione dalla Cancelleria: le versioni superate non vengono accettate. Deve contenere, in modo autosufficiente, tutte le informazioni previste dalla Rule 47 §§ 1-3: dati del ricorrente e dell’eventuale rappresentante, Stato o Stati convenuti, esposizione dei fatti, violazioni denunciate con i relativi argomenti, dimostrazione del rispetto dell’art. 35 § 1 CEDU, oggetto della domanda ed elenco dei documenti.
Se il ricorrente è rappresentato già al deposito, la sezione relativa al mandato deve recare normalmente la data e le firme originali sia del ricorrente sia del rappresentante. La Rule 47 consente eccezioni solo in presenza di ragioni imperative adeguatamente spiegate e con successiva trasmissione, entro un termine ragionevole, del modulo della Corte munito delle firme originali.
Le sezioni del formulario
- Dati del ricorrente e del rappresentante. Identificano chi propone il ricorso e, se presente, l’avvocato o altro rappresentante autorizzato; per le persone giuridiche vanno indicati anche nome, dati di costituzione o registrazione e il soggetto fisico legittimato ad agire per l’ente.
- Stato o Stati convenuti. La o le Parti contraenti a cui è imputata la violazione denunciata.
- Esposizione dei fatti. Deve essere concisa e leggibile, limitata alle informazioni essenziali per comprendere la vicenda e le decisioni rilevanti, senza ricostruzioni ridondanti o citazioni integrali di atti (per queste ultime è sufficiente il rinvio al documento allegato).
- Violazioni denunciate. Per ciascuna doglianza occorre indicare la specifica disposizione della Convenzione o dei Protocolli invocata e spiegare, con riferimento ai fatti esposti, perché configuri una violazione; ogni violazione richiede una spiegazione autonoma.
- Conformità all’art. 35 § 1 CEDU. Dichiarazione e prova dell’esaurimento delle vie di ricorso interne e del rispetto del termine per proporre il ricorso, con analisi puntuale in caso di dubbio su effettività o disponibilità del rimedio interno.
- Oggetto della domanda e altre procedure internazionali. Cosa si chiede alla Corte ed eventuale pendenza della stessa doglianza davanti ad altre istanze internazionali di inchiesta o composizione.
- Elenco dei documenti allegati. In ordine cronologico, numerati consecutivamente e chiaramente identificati.
- Dichiarazione e firma. Firma del formulario da parte del ricorrente o del rappresentante; se quest’ultimo è già nominato, sezione di autorità normalmente sottoscritta in originale da entrambi.
Tempi procedurali reali
Il formulario ammette un allegato di massimo 20 pagine per sviluppare ulteriormente fatti, violazioni e argomenti già esposti nelle sezioni dedicate: l’allegato integra, non sostituisce, il formulario. La Corte considera non conforme lasciare in bianco le sezioni sui fatti o sulle violazioni con la sola indicazione “si veda l’allegato”; nell’annesso non possono essere introdotte doglianze nuove.
Ai fini del termine dell’art. 35 § 1, la data di introduzione è normalmente quella in cui un formulario conforme viene spedito alla Corte, attestata dal timbro postale. Per introdurre il ricorso, formulario e documenti devono essere inviati per posta: un eventuale fax non sostituisce la trasmissione postale e l’e-mail non è un canale di deposito iniziale.
Documenti da allegare
- copie (non originali) delle decisioni e degli atti relativi alle misure contestate;
- copie dei provvedimenti che attestano l’esaurimento delle vie di ricorso interne;
- prova del rispetto del termine per la presentazione del ricorso;
- eventuale documentazione relativa ad altre procedure internazionali di inchiesta o composizione già attivate sulla stessa vicenda;
- per le persone giuridiche, documento che attesti i poteri di chi sottoscrive il formulario per conto dell’ente;
- elenco cronologico e numerato di tutti gli allegati.
Errori frequenti
Sulla base delle indicazioni ufficiali della Cancelleria sugli errori più comuni:
- usare un formulario non aggiornato, anziché la versione corrente messa a disposizione dalla Corte;
- non inserire nel formulario una sintesi completa della vicenda (fatti, violazioni denunciate, rimedi interni esperiti), rinviando soltanto agli allegati;
- non allegare le decisioni o i documenti relativi alle misure contestate, quando la doglianza riguarda un atto o un provvedimento specifico;
- non fornire la prova dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, incluse le decisioni dei gradi di giudizio interni fino a quello utile;
- omettere la firma del formulario o, in caso di rappresentanza già conferita, le firme originali richieste nella sezione di autorità, senza spiegare ragioni imperative per l’eccezione;
- affidarsi a una lettera, a un fax o a un messaggio elettronico per interrompere il termine, senza spedire per posta un formulario conforme;
- per società o enti, non compilare i dati della persona fisica autorizzata ad agire per conto dell’organizzazione e a firmare la sezione di autorità per la nomina del legale.
Mini-sezione giurisprudenziale
- Rule 47 del Regolamento della Corte EDU (ultima modifica 18 gennaio 2024) — contenuto obbligatorio della domanda individuale e conseguenze dell’inosservanza.
- Corte EDU, Malysh e Ivanin c. Ucraina (dec.), nn. 40139/14 e 41418/14, 9 settembre 2014 — applicazione della Rule 47 nella versione in vigore dal 2014 e conseguenze di un formulario non conforme, già verificata per l’articolo #08.
FAQ
È possibile scrivere solo “vedi allegato” nelle sezioni sui fatti del formulario? No: la Corte richiede che fatti, violazioni e conformità all’art. 35 § 1 siano esposti in modo autosufficiente nel formulario; l’allegato serve solo a sviluppare ulteriormente quanto già indicato.
Quante pagine può avere l’allegato al formulario? Al massimo 20 pagine, esclusi i documenti e le decisioni allegate; non vi si possono introdurre doglianze nuove rispetto a quelle già sollevate nel formulario.
Cosa succede se mancano le firme richieste? Di regola la domanda non viene esaminata. La Corte può accettare temporaneamente copie o un diverso mandato soltanto se sono esposte ragioni imperative e il proprio modulo con firme originali viene poi trasmesso entro un termine ragionevole.
Le società devono compilare dati aggiuntivi rispetto alle persone fisiche? Sì: vanno indicati nome, dati di costituzione o registrazione dell’ente e i dati della persona fisica autorizzata ad agire e a firmare la sezione di autorità.
Il formulario compilato basta da solo per essere ricevibile? No: la corretta compilazione è condizione necessaria ma non sufficiente; restano da verificare le condizioni di ricevibilità dell’art. 35 CEDU, illustrate nell’articolo dedicato alla ricevibilità del ricorso CEDU.
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010, European Diploma Supplement for Legal Profession, Robert Schuman 2011 Strasbourg Alumni
Avv. Alessandro Savoca — Avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010 e all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 2021. Si occupa di diritto europeo, CEDU e contenzioso nazionale. Le Sue aree di competenza sono il Diritto Internazionale Eurounitario, le Fonti dell’Unione Europea, La Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) nel Diritto Civile dei Contratti, Tutela della Proprietà, Diritto D’Autore, Diritto alla Riservatezza ed all’Oblio, Mediazione ed Arbitrato, Accesso alle Corti Europee, Diritto dei Media e dell’Informazione, Diritto ad un Equo Processo in un termine ragionevole, Case Law della Unione Europea. Conciliatore Societario, Mediatore Civile e Commerciale dal 2010, Formatore in materia Internazionale presso il Ministero della Giustizia; Già Delegato Regionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.