Porcelli e altri c. Italia: regolamento amichevole ex art. 39 CEDU

Porcelli e altri c. Italia: regolamento amichevole ex art. 39 CEDU

Nota aggiornata al 4 luglio 2026.

La decisione Porcelli e altri c. Italia documenta un esito favorevole ai ricorrenti. Il Governo italiano ha riconosciuto la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne, ha offerto le somme indicate nella tabella allegata e si è impegnato, ove necessario, ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti nazionali.

I ricorrenti hanno espressamente accettato le proposte governative. La Corte ha pertanto qualificato la definizione come regolamento amichevole ai sensi dell’art. 39 CEDU e ha cancellato i ricorsi dal ruolo. Non si tratta di una sentenza di merito, ma di una decisione che recepisce l’accordo raggiunto sulla base del riconoscimento governativo e dell’offerta di riparazione.

La decisione Porcelli

Il provvedimento riguarda il ricorso capofila n. 29377/16, proposto da Giovanni Porcelli, e altre 175 domande riunite, tutte concernenti la mancata o tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie interne in relazione all’art. 6 § 1 CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1.

Il Governo si è impegnato a corrispondere, secondo la tabella allegata, 200 euro per danno morale a ciascun ricorrente e 30 euro per spese per ciascun ricorso, entro tre mesi dalla notificazione della decisione, con interessi in caso di ritardo. Il pagamento e, ove necessario, l’esecuzione delle decisioni interne costituiscono la definizione finale delle controversie.

La Corte, riunita in comitato della Prima Sezione, ha adottato la decisione il 21 ottobre 2021; il provvedimento è stato comunicato per iscritto il 18 novembre 2021.

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Per un inquadramento generale sui meccanismi di tutela CEDU e sul ricorso contro l’Italia, si veda la pagina dedicata al ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.