CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management — I criteri CILFIT confermati e l’obbligo di motivare il mancato rinvio

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CGUE / Unione europea · pronuncia · Causa C-561/19; ECLI:EU:C:2021:799

Massima / sintesi originale

Il Consiglio di Stato, dopo un primo rinvio nella stessa causa sugli appalti di pulizia ferroviaria, chiede se debba rinviare anche le ulteriori questioni sollevate dalle parti in fase avanzata del giudizio, e se i criteri CILFIT vadano rivisti. La Corte conferma che il giudice di ultima istanza deve rinviare, salvo che constati l’irrilevanza della questione, l’esistenza di un’interpretazione già fornita dalla Corte o l’evidenza dell’interpretazione corretta, tale da non lasciare ragionevoli dubbi. Precisa i criteri di quest’ultima ipotesi: il giudice deve essere convinto che la soluzione si imporrebbe con la stessa evidenza agli altri giudici di ultima istanza e alla Corte. La semplice possibilità di letture diverse non basta a escluderla, ma l’esistenza di orientamenti divergenti, anche nazionali, ne è un indizio contrario. Se non rinvia, il giudice deve esporre nella motivazione quale delle tre eccezioni ricorre.

Collegamento e impiego in Italia

Nell'istanza di rinvio indicare la questione interpretativa e perché non sia irrilevante, già risolta o priva di ragionevoli dubbi. Il giudice di ultima istanza che non rinvia deve far emergere la ragione dell'esonero. Non occorre confrontare ogni versione linguistica, ma vanno considerate le divergenze conosciute e comprovate. Un precedente rinvio nella stessa causa non esonera da ogni ulteriore valutazione.

Presupposti e limiti

Non impone di rinviare qualsiasi quesito di parte e non supera le preclusioni nazionali compatibili con equivalenza ed effettività. Anche un giudice di merito può decidere in ultima istanza nel senso dell'art. 267 TFUE. L'eventuale responsabilità per mancato rinvio richiede verifiche ulteriori e non discende automaticamente dal rifiuto.

Passaggio della fonte: Punti 44 e 51; dispositivo.

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-29

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