Versione beta
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 (testo della l. 208/2015), che rendeva inammissibile la domanda di equa riparazione dell’imputato o delle altre parti del processo penale che non avessero depositato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. Quell’istanza non garantisce la contrazione dei tempi, non attiva un modello procedimentale alternativo e non dà priorità di trattazione: è un onere senza efficacia acceleratoria, in contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU (Olivieri e altri c. Italia, 2016; Keaney c. Irlanda, 2020). Il suo mancato deposito può rilevare solo sulla misura dell’indennizzo.
Collegamento e impiego in Italia
Completa la serie delle sentenze 34/2019 (istanza di prelievo) e 169/2019 (istanza di accelerazione prima del 2016) applicando il criterio della sentenza 121/2020: il rimedio preventivo può condizionare la domanda solo se è effettivamente acceleratorio. Utile per contestare declaratorie di inammissibilità fondate sull’omessa istanza nel processo penale.
Presupposti e limiti
La pronuncia non esclude che l’omessa istanza incida sul quantum. Le questioni sugli artt. 1-bis, comma 2, e 6, comma 2-bis, restano assorbite.
Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 4.5–4.9