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Massima / sintesi originale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, tramite l’art. 1-ter, comma 3, subordina la domanda di equa riparazione per il processo amministrativo all’istanza di prelievo proposta almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. A differenza dell’istanza disciplinata dall’art. 54 del d.l. 112/2008, censurata dalla sentenza 34/2019 dopo Olivieri e altri c. Italia, la legge 208/2015 ha introdotto l’art. 71-bis c.p.a.: il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, può definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. L’istanza attiva così un modello procedimentale alternativo e non ha funzione puramente dichiarativa.
Collegamento e impiego in Italia
Applica al processo amministrativo il criterio della sentenza 121/2020. Va citata insieme alla 34/2019 per distinguere i due regimi dell’istanza di prelievo: prima del 2016 mera prenotazione della decisione, poi rimedio preventivo effettivo. La mediazione del giudice nella scelta del rito non ne esclude l’effettività.
Presupposti e limiti
Riguarda i giudizi soggetti al regime dell’art. 1-ter, comma 3, come modificato nel 2015. Per i giudizi amministrativi regolati dalla disciplina anteriore resta ferma la sentenza 34/2019.
Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 2.1–5