Corte costituzionale, sentenza 184/2015 — Legge Pinto e processo penale: la durata si conta dalla conoscenza dell’indagine

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Corte costituzionale · pronuncia · ECLI:IT:COST:2015:184

Massima / sintesi originale

L’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 faceva iniziare il processo penale, ai fini dell’equa riparazione, con l’assunzione della qualità di imputato o con l’avviso di chiusura delle indagini. La Corte lo dichiara illegittimo per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU: secondo la giurisprudenza consolidata di Strasburgo (Eckle c. Germania, 1982; Corigliano c. Italia, 1982) rileva il momento in cui l’accusa, attraverso un atto dell’autorità giudiziaria, si ripercuote sulla sfera della persona. Il computo decorre quindi da quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico. Inammissibili le questioni sul computo dei periodi di sospensione (comma 2-quater).

Collegamento e impiego in Italia

Nell’equa riparazione la nozione di «processo» è autonoma rispetto alle fasi del codice di rito: ciò che conta è la sostanza del pregiudizio, non l’inquadramento formale. La pronuncia applica il metodo delle sentenze 348 e 349/2007 e 49/2015: niente disapplicazione della legge, ma CEDU come norma interposta nel significato della giurisprudenza consolidata. Utile per includere nel calcolo la fase delle indagini successiva alla conoscenza formale (per esempio un’informazione di garanzia o un atto invasivo della libertà).

Presupposti e limiti

Restano esclusi i segmenti delle indagini ignoti all’interessato. La pronuncia riguarda la posizione dell’imputato; per la persona offesa si veda la sentenza 249/2020. La valutazione caso per caso dell’irragionevolezza resta al giudice.

Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 5 e 6

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-22

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