Corte costituzionale, sentenza 30/2014 — Legge Pinto: la domanda in pendenza del processo e il monito al legislatore

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Corte costituzionale · pronuncia · ECLI:IT:COST:2014:30

Massima / sintesi originale

La legge n. 89 del 2001 nasce per dare all’Italia il rimedio interno contro l’irragionevole durata che la Corte EDU, con le sentenze del 28 luglio 1999 (Bottazzi, Di Mauro, Ferrari, A.P. c. Italia), giudicava mancante, in attuazione del principio di sussidiarietà (art. 35 CEDU). Con la riforma del 2012 l’art. 4 consente la domanda solo dopo la definizione del processo presupposto. La Corte dichiara inammissibile la questione: l’addizione richiesta non è a rime obbligate e urta contro un indennizzo che la legge lega, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio. Accerta però che il differimento priva il rimedio dell’effettività richiesta dall’art. 13 CEDU (Lesjak c. Slovenia, 2009) e avverte che non sarebbe tollerabile un protrarsi dell’inerzia legislativa.

Collegamento e impiego in Italia

È la prima puntata della storia costituzionale della legge Pinto: va citata per ricostruire la genesi convenzionale del rimedio e il margine riconosciuto allo Stato nella sua scelta (Scordino c. Italia, Grande Camera, 29 marzo 2006), che incontra il limite dell’effettività. Il vizio di effettività qui accertato è il presupposto logico della successiva sentenza 88/2018, che lo rimuove.

Presupposti e limiti

Pronuncia di inammissibilità con monito: non modifica l’art. 4 e non fonda da sola la proponibilità della domanda in pendenza, oggi ammessa per effetto della sentenza 88/2018. Il quadro dei rimedi preventivi introdotti dalla l. 208/2015 è successivo.

Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 2 e 4.1

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-22

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