Corte costituzionale, sentenza 88/2018 — Legge Pinto: la domanda di equa riparazione è proponibile in pendenza del processo

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Corte costituzionale · pronuncia · ECLI:IT:COST:2018:88

Massima / sintesi originale

Quattro anni dopo il monito della sentenza 30/2014, la Corte accerta che il legislatore non ha rimediato al vizio e dichiara illegittimo l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. I rimedi preventivi della l. 208/2015 non bastano: non operano per i processi già irragionevolmente lunghi al 31 ottobre 2016, non vincolano il giudice e lasciano fermi gli ordini di priorità; la Corte EDU ha già giudicato priva di effettività l’istanza di prelievo, loro archetipo (Olivieri e altri c. Italia, 2016). Rinviare l’unico rimedio disponibile alla fine del processo ne sovverte la ratio.

Collegamento e impiego in Italia

Fonda la proponibilità della domanda Pinto una volta maturato il ritardo, senza attendere il giudicato. È il punto di svolta della serie sull’effettività: dal monito si passa all’addizione, con il principio, già enunciato nella sentenza 113/2011, che la Corte deve porre rimedio a un vulnus attinente a diritti fondamentali anche quando nasce da un’omissione del legislatore.

Presupposti e limiti

La pronuncia lascia ai giudici comuni la disciplina applicativa (frazionamento, quantificazione) e non giudica i singoli rimedi preventivi, esaminati poi dalle sentenze 34/2019, 169/2019, 121/2020, 175/2021, 107/2023 e 142/2023.

Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punto 4

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-22

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