Corte costituzionale, sentenza 34/2019 — istanza di prelievo e rimedio Pinto

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Corte costituzionale · pronuncia · ECLI:IT:COST:2019:34

Massima / sintesi originale

Nel regime dell’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008, come modificato e scrutinato dalla Corte, l’omessa istanza di prelievo non può impedire la proposizione della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo. La mancanza di effettiva capacità acceleratoria rende sproporzionata tale preclusione. L’omissione può invece rilevare nella quantificazione dell’indennizzo.

Collegamento e impiego in Italia

Per utilizzare il precedente occorre distinguere la proponibilità della domanda Pinto dalla quantificazione dell’indennizzo. Il collegamento CEDU–diritto italiano passa dal controllo di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e all’art. 13 CEDU.

Presupposti e limiti

Il principio riguarda la disciplina scrutinata, precedente alla rimodulazione introdotta dalla l. 208/2015. Il regime temporale applicabile va verificato; i diversi rimedi preventivi successivi richiedono un esame distinto.

Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 6–6.5 + dispositivo; PDF ufficiale, pp. 7–9

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-22

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