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Massima / sintesi originale
La decisione Rotolo dichiara irricevibile per tardività il ricorso sulla riduzione dell’ergastolo dopo la rinuncia al rito abbreviato. Dopo la pubblicazione della sentenza Ercolano e il rigetto dell’incidente di esecuzione del 30 maggio 2014, l’inefficacia dell’ulteriore impugnazione era riconoscibile e il termine non decorreva dalla successiva cassazione.
Collegamento e impiego in Italia
Confrontare la scelta processuale concreta e la giurisprudenza già consolidata al momento del rigetto, senza equiparare chi ha ritirato la richiesta di rito abbreviato al ricorrente Scoppola.
Presupposti e limiti
La Corte decide sulla tardività, non accerta nel merito una violazione degli artt. 6 o 7. Il termine storico era di sei mesi; non va indicato come termine attuale. Adozione 4 giugno 2024, comunicazione 27 giugno 2024.
Passaggio della fonte: Valutazione della Corte: rinuncia al rito, sentenza Ercolano e rigetto del 30 maggio 2014; dispositivo
Collegamenti
Temi e parole chiave: art. 7 cedu · Ragionevole durata (art. 6 CEDU) · garanzie procedurali · Legge Pinto: rimedi preventivi