Corte EDU, Gaglione e altri c. Italia, 21 dicembre 2010 — Ritardi nel pagamento degli indennizzi Pinto: un problema strutturale

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CEDU · pronuncia · CEDU 45867/07 e altri

Massima / sintesi originale

Su 475 ricorsi riuniti, la Corte accerta ritardi compresi tra 9 e 49 mesi nel pagamento degli indennizzi liquidati con decreti Pinto, quasi due terzi pari o superiori a diciannove mesi. Ribadisce che il pagamento non dovrebbe superare i sei mesi da quando il decreto diventa esecutivo, cioè dal deposito in cancelleria (Cocchiarella c. Italia, 2006; Simaldone c. Italia, 2009). Lo Stato non può invocare la mancanza di risorse; gli interessi moratori non riparano il danno; il beneficiario non deve promuovere l’esecuzione forzata. Viola l’art. 6 § 1 e l’art. 1 Prot. 1. Ai sensi dell’art. 46 la Corte rileva un problema interno su larga scala, con oltre 3.900 ricorsi pendenti, e chiede all’Italia di ristabilire l’efficacia del rimedio Pinto, anche con stanziamenti di bilancio adeguati.

Collegamento e impiego in Italia

Precedente di riferimento sui ritardi di pagamento, citato dalla Corte in tutte le decisioni successive, comprese quelle sui ricorsi patrocinati dallo studio (per esempio D’Alba e altri c. Italia, 2024). Fonda il termine di sei mesi e l’indicazione di misure generali ex art. 46. La disciplina interna del pagamento (art. 5-sexies l. 89/2001, introdotto dalla l. 208/2015) va letta alla luce di questa indicazione.

Presupposti e limiti

Il motivo ex art. 13 è irricevibile; nessuna questione distinta ex art. 17. L’equa soddisfazione (200 euro per ricorrente) è decisa a maggioranza di cinque voti contro due. La sentenza riguarda il ritardo, non la congruità dell’indennizzo.

Passaggio della fonte: §§ 34–45, 51–60; dispositivo, punti 4–8

Revisione: Avv. Alessandro Savoca · Aggiornamento 2026-10-22

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