Versione beta
Massima / sintesi originale
La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per il mancato deposito, nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, dell’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1-ter, comma 6. L’istanza non vincola il giudice a instradare il processo su un binario preferenziale e la legge non vi collega alcun modulo decisorio più rapido, neppure il rito accelerato dell’art. 380-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022. Il contrasto è con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU (Keaney c. Irlanda, 2020; Verrascina e altri c. Italia, 2022). L’omessa istanza può rilevare solo sul quantum.
Collegamento e impiego in Italia
Chiude, per il giudizio di legittimità, la serie sull’effettività dei rimedi preventivi: senza un collegamento normativo con un modello procedimentale più celere, l’istanza resta un adempimento formale. Utile per le domande relative a ritardi maturati nel grado di cassazione.
Presupposti e limiti
La pronuncia valorizza l’assenza di un collegamento tra l’istanza e il rito dell’art. 380-bis c.p.c.: un intervento legislativo che lo istituisse potrebbe mutare il giudizio. Resta salva la rilevanza dell’omessa istanza sulla misura dell’indennizzo.
Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 6–8