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Massima / sintesi originale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, per la persona offesa, fa iniziare il processo penale con la costituzione di parte civile. Il rimettente invocava Arnoldi c. Italia (2017), che aveva ritenuto applicabile l’art. 6 CEDU alla persona offesa attiva già nelle indagini. Per la Corte quella soluzione dipende dalle peculiarità del caso concreto e non impone una regola generale: persona offesa e danneggiato non coincidono necessariamente, le facoltà della persona offesa servono all’accertamento del reato e non al diritto civile, e il danneggiato può sempre agire davanti al giudice civile.
Collegamento e impiego in Italia
Mostra il dialogo critico con Strasburgo: la Corte recepisce la giurisprudenza europea nel suo nucleo, ma distingue tra principio consolidato e soluzione legata al caso, e argomenta la compatibilità della scelta legislativa con l’art. 6 CEDU. Va confrontata con la sentenza 184/2015, che per l’indagato anticipa invece il dies a quo.
Presupposti e limiti
Il giudizio di non fondatezza riguarda la previsione generale; non esclude che, in singoli casi, l’attività della persona offesa nelle indagini rilevi davanti alla Corte EDU. Non riguarda la responsabilità per ritardi nelle indagini, tutelabile con altri rimedi.
Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 7–11