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Massima / sintesi originale
La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001. Nel processo civile il rimedio preventivo non è una semplice istanza di «prenotazione della decisione», come l’istanza di prelievo e quella di accelerazione censurate dalle sentenze 34/2019 e 169/2019, ma la richiesta di un modello procedimentale alternativo: il passaggio al rito sommario o la decisione a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.), da proporre almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. È un rimedio con effettiva valenza acceleratoria, coerente con la preferenza della Corte EDU per la prevenzione (Scordino c. Italia, 2006; Olivieri e altri c. Italia, 2016); l’inammissibilità della domanda per il suo mancato esperimento non è sproporzionata.
Collegamento e impiego in Italia
Discrimine tra rimedi preventivi effettivi e meramente formali: è effettivo il rimedio che attiva un diverso modulo procedimentale, anche se la scelta finale resta al giudice. Il criterio è stato poi applicato al processo amministrativo (sentenza 107/2023) e negato per l’istanza di accelerazione penale (175/2021) e in Cassazione (142/2023).
Presupposti e limiti
Vale per i processi civili soggetti all’art. 1-ter, comma 1, nel testo esaminato. Le successive riforme del rito civile richiedono una verifica di coordinamento della disciplina dei rimedi.
Passaggio della fonte: Considerato in diritto, punti 3.3–3.7