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Massima / sintesi originale
Nelle azioni rappresentative per danni anticoncorrenziali da commissioni eccessive su una piattaforma destinata agli utenti di uno Stato membro, il luogo del danno può coincidere con l’intero mercato nazionale. Alle condizioni esaminate dalla Corte, ogni giudice di quello Stato competente per materia può conoscere dell’intera azione relativa a utenti non identificati individualmente, ma identificabili, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del regolamento 1215/2012.
Collegamento e impiego in Italia
Per valutarne l’utilizzo in Italia, verificare il mercato interessato, la configurazione della piattaforma per quel mercato, il danno diretto e la struttura dell’azione rappresentativa. L’individuazione del giudice italiano richiede poi l’esame delle regole nazionali applicabili, comprese quelle sulla competenza per materia e sull’eventuale concentrazione delle azioni.
Presupposti e limiti
Il caso riguarda un’azione rappresentativa antitrust e non stabilisce un foro generale per ogni acquisto online. La competenza protettiva del consumatore prevista dagli artt. 17–19 del regolamento resta distinta.
Passaggio della fonte: punti 55, 62–68, 74–76
