Crediti d’imposta per la mediazione civile: importi e domanda

Articolo aggiornato al 4 luglio 2026.

La mediazione civile e commerciale può generare diversi crediti d’imposta. Non esiste però un unico rimborso indistinto delle “spese legali”: l’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010 e il decreto interministeriale 1° agosto 2023 distinguono il credito relativo all’indennità dell’organismo, quello sul compenso dell’avvocato e quello sul contributo unificato.

Importi, presupposti e limiti devono essere verificati separatamente. La domanda va presentata online entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura.

Quali crediti d’imposta sono previsti

1. Indennità corrisposta all’organismo di mediazione

Quando viene raggiunto un accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, fino a 600 euro.

Questo credito non riguarda soltanto la mediazione obbligatoria o demandata dal giudice: il presupposto indicato dall’art. 20 è il raggiungimento dell’accordo nella procedura di mediazione.

2. Compenso dell’avvocato

Nelle mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 5-quater del d.lgs. n. 28/2010, in caso di accordo spetta un ulteriore credito commisurato al compenso pagato al proprio avvocato, entro i parametri forensi e fino a 600 euro.

Questa componente, a differenza del credito relativo all’organismo, è quindi collegata alle mediazioni obbligatorie e a quelle demandate dal giudice previste dalle disposizioni richiamate.

3. Contributo unificato

Quando il giudizio viene estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, la parte può ottenere un ulteriore credito commisurato al contributo unificato versato, nel limite dell’importo effettivamente pagato e comunque fino a 518 euro.

Il limite di 600 euro per ciascuna procedura

I crediti relativi all’indennità dell’organismo e al compenso dell’avvocato sono utilizzabili nel limite complessivo di 600 euro per procedura. Non si devono quindi sommare automaticamente due massimali da 600 euro come se spettassero sempre 1.200 euro.

Per questi crediti operano inoltre i seguenti massimali annuali:

  • 2.400 euro per le persone fisiche;
  • 24.000 euro per le persone giuridiche.

Il credito relativo al contributo unificato segue il proprio limite specifico di 518 euro.

Che cosa accade se la mediazione non si conclude con un accordo

In caso di insuccesso della mediazione, i crediti previsti per l’indennità dell’organismo e, quando applicabile, per il compenso dell’avvocato sono ridotti della metà. La spettanza concreta dipende comunque dal tipo di procedura e dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il credito sul contributo unificato presuppone invece l’estinzione del giudizio conseguente all’accordo e non opera quando la mediazione si chiude senza conciliazione.

Mediazione volontaria: il credito è escluso?

Per le procedure avviate dal 30 giugno 2023, anche la mediazione volontaria può generare il credito d’imposta commisurato all’indennità versata all’organismo, nei limiti dell’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010. Non spetta invece, nella mediazione meramente volontaria, il distinto credito sul compenso dell’avvocato, riservato alle ipotesi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

Come e quando presentare la domanda

La domanda deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, mediante la piattaforma del Ministero della giustizia entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura.

L’accesso avviene con identità digitale. Per una persona giuridica utilizza la piattaforma il legale rappresentante; per un organismo di mediazione, il responsabile dell’organismo.

Quando lo stesso soggetto richiede più crediti, il decreto prevede, salvo diversa disposizione, una domanda annuale cumulativa nella quale devono essere specificate le singole procedure.

Quali dati e documenti conservare

Prima di iniziare la compilazione è opportuno disporre almeno di:

  • numero e dati identificativi della procedura;
  • organismo di mediazione e data di conclusione;
  • verbale di accordo o verbale di mancato accordo;
  • fatture e prove dei pagamenti effettuati all’organismo;
  • fattura e prova del pagamento del compenso dell’avvocato, se richiesto;
  • dati del giudizio e prova del contributo unificato, quando se ne richiede il relativo credito;
  • provvedimento o documentazione sull’estinzione del giudizio conseguente all’accordo;
  • dati fiscali del richiedente e identità digitale necessaria per l’accesso.

La piattaforma può richiedere ulteriori informazioni previste dal decreto o dalle istruzioni operative. È quindi prudente verificare i campi aggiornati prima della scadenza.

Da quale data opera la disciplina

Secondo la scheda operativa del Ministero della giustizia, le procedure di mediazione avviate prima del 30 giugno 2023 non possono beneficiare del riconoscimento attuato con il decreto 1° agosto 2023, perché la precedente versione dell’art. 20 non aveva ricevuto attuazione.

Per le procedure a cavallo tra diversi periodi normativi è necessario controllare la data di avvio, quella di conclusione e le indicazioni ministeriali applicabili.

Riconoscimento e utilizzo del credito

La presentazione della domanda non equivale all’immediata disponibilità dell’importo richiesto. Il Ministero verifica l’istanza e comunica il credito riconosciuto secondo il procedimento disciplinato dal decreto. L’utilizzo deve avvenire nel rispetto delle modalità fiscali indicate nel provvedimento e nelle istruzioni dell’amministrazione competente.

Per evitare errori è opportuno distinguere sempre:

  1. l’importo pagato;
  2. il massimale teoricamente applicabile;
  3. il credito effettivamente riconosciuto;
  4. il momento e la modalità della sua utilizzazione fiscale.

Fonti ufficiali

Le informazioni sono generali. La spettanza del credito dipende dal tipo di mediazione, dall’esito, dalle spese documentate, dai limiti annuali e dal rispetto della procedura ministeriale.