Biagini e altri c. Italia: cancellazione dopo dichiarazione unilaterale

Biagini e altri c. Italia: cancellazione dopo dichiarazione unilaterale

Nota aggiornata al 4 luglio 2026.

La decisione relativa a Biagini e altri c. Italia documenta un esito favorevole ai ricorrenti: con la dichiarazione unilaterale il Governo italiano ha riconosciuto le violazioni convenzionali derivanti dalla mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne e ha assunto gli impegni indicati nella dichiarazione.

La Corte, valutata l’adeguatezza della dichiarazione alla luce della propria giurisprudenza, ne ha preso atto e ha cancellato i ricorsi dal ruolo ai sensi dell’art. 37 § 1 (c) CEDU. Non si tratta di una sentenza di merito né di una condanna giudiziale, ma di un riconoscimento formale delle violazioni da parte dello Stato, recepito in una decisione della Corte. Gli estremi dei ricorsi seguiti dallo Studio e il dispositivo sono riprodotti nella documentazione allegata.

“Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et
des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi
pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la
Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions
de justice internes (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1
à la Convention)”

La vicenda processuale

La decisione capofila reca il nome del primo ricorrente, Marco Biagini (application n. 43089/04), e riunisce altre 116 domande, tutte relative alla mancata o tardiva esecuzione di decisioni “Pinto” interne (art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1). A differenza di altre pronunce dello stesso tipo, in questo caso la Corte (Prima Sezione, comitato) ha dato atto che i ricorrenti, nel loro complesso, non avevano fatto pervenire una risposta di accettazione ai termini della dichiarazione proposta dal Governo: la cancellazione dal ruolo è stata quindi disposta come vera e propria dichiarazione unilaterale ai sensi dell’art. 37 § 1 lett. c) CEDU, meccanismo che la Corte può applicare anche senza il consenso dei ricorrenti quando ritiene adeguato il riconoscimento offerto (tra i precedenti richiamati nella decisione, Gaglione e altri c. Italia e Gagliano Giorgi c. Italia). Il Governo si è impegnato a corrispondere 200 EUR a titolo di danno morale e 30 EUR per le spese a ciascun ricorrente, entro tre mesi dalla notifica, con interessi in caso di ritardo. La decisione è stata assunta il 14 febbraio 2019 e resa nota per iscritto il 7 marzo 2019.

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