Articolo aggiornato al 4 luglio 2026.
Il militare che assiste un familiare con disabilità grave può chiedere l’assegnazione a una sede più vicina al domicilio della persona assistita ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto al trasferimento: la legge utilizza l’espressione “ove possibile” e, per il personale militare, la domanda deve essere valutata in rapporto all’ordinamento di appartenenza e alle concrete esigenze della Forza armata.
Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza 11 marzo 2026, n. 1964, ha qualificato la posizione del militare come interesse legittimo, sottoposto alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il beneficio può dunque essere riconosciuto quando ne ricorrano i presupposti, ma non consente al dipendente di imporre automaticamente una determinata sede.
Che cosa prevede l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992
Il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità, nei casi previsti dal comma 3 dello stesso articolo, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede.
La disposizione contiene due tutele differenti:
- la possibilità di chiedere l’assegnazione o il trasferimento verso una sede più vicina;
- la protezione contro il trasferimento d’ufficio senza consenso.
I presupposti e il bilanciamento non sono necessariamente identici. L’articolo qui esamina soprattutto la richiesta del militare di essere trasferito o assegnato vicino al familiare assistito.
I requisiti da documentare
La domanda deve anzitutto dimostrare i presupposti previsti dalla legge, tra i quali:
- il riconoscimento della situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- il rapporto familiare rilevante secondo l’art. 33, comma 3;
- l’effettiva esigenza assistenziale;
- il domicilio della persona assistita;
- le sedi richieste e la loro concreta idoneità a ridurre la distanza dall’assistito;
- ogni elemento utile sulla disponibilità di posizioni compatibili con ruolo, grado, categoria, specializzazione e impiego.
La disciplina è stata modificata nel tempo, anche con riguardo alla pluralità dei familiari che possono prestare assistenza. È quindi opportuno non utilizzare modelli costruiti sulla vecchia regola del “referente unico” senza controllare il testo vigente e la situazione concreta.
Perché il trasferimento non è automatico
L’espressione “ove possibile” attribuisce all’amministrazione un potere di valutazione. Nel settore militare assumono rilievo la particolare organizzazione del servizio, la distribuzione degli organici, la professionalità posseduta, gli incarichi effettivamente disponibili e le esigenze operative.
La presenza di una posizione astrattamente vacante nella sede richiesta è un elemento importante, ma non determina da sola l’accoglimento. Allo stesso modo, un generico richiamo alle carenze di organico o alle esigenze di servizio non dovrebbe sostituire una motivazione riferita al caso concreto.
L’amministrazione deve quindi confrontare:
- l’interesse costituzionalmente rilevante alla cura e all’assistenza della persona con disabilità;
- la possibilità di impiegare utilmente il militare nella sede richiesta o in sedi alternative;
- le esigenze funzionali e operative della sede di provenienza e di quella di destinazione;
- eventuali ragioni specifiche di incompatibilità ambientale, funzionale o ordinamentale.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato n. 1964/2026
La sentenza n. 1964/2026 ribadisce che il militare non vanta un diritto soggettivo incondizionato alla sede richiesta. La posizione è di interesse legittimo e il trasferimento ex art. 33, comma 5, ha natura eccezionale ed è soggetto a valutazione discrezionale.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto rilievo anche all’esigenza della Forza armata di prevenire una situazione di incompatibilità. Il principio non significa che qualsiasi formula organizzativa consenta il rigetto: indica però che una specifica esigenza militare, adeguatamente accertata e motivata, può prevalere sull’interesse sotteso alla richiesta.
La pronuncia si colloca nel solco di altri arresti che richiamano la compatibilità del beneficio con le esigenze della Forza armata, tra cui Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2025, n. 3419, 12 dicembre 2022, n. 10870 e 6 dicembre 2021, n. 8150.
Come impostare la domanda
Una domanda efficace non dovrebbe limitarsi a richiamare la legge n. 104/1992. È utile:
- descrivere in modo essenziale ma concreto la situazione assistenziale;
- allegare il verbale che riconosce la gravità e la documentazione necessaria, evitando dati sanitari eccedenti;
- indicare il domicilio dell’assistito e la distanza dalla sede attuale;
- formulare, quando possibile, più opzioni di sede ordinate per preferenza;
- indicare le ragioni di compatibilità professionale con gli incarichi disponibili;
- chiedere che l’eventuale diniego esponga puntualmente le esigenze ostative e valuti le alternative praticabili;
- aggiornare tempestivamente l’amministrazione se mutano condizioni sanitarie, domicilio o disponibilità delle sedi.
La richiesta deve essere indirizzata agli organi competenti secondo le procedure della Forza armata o del Corpo di appartenenza. Le circolari interne disciplinano modalità istruttorie, documenti e canali di presentazione, ma non possono eliminare la valutazione imposta dalla legge.
Il diniego e la tutela giurisdizionale
Un provvedimento negativo deve essere esaminato verificando, tra l’altro, la correttezza dell’istruttoria, la concretezza della motivazione, la considerazione delle sedi alternative e l’assenza di contraddizioni rispetto alle effettive vacanze o agli impieghi disponibili.
La sola mancata condivisione della scelta amministrativa non basta per ottenere l’annullamento. Possono invece assumere rilievo l’omessa valutazione di elementi decisivi, l’uso di formule stereotipate, l’errore sui presupposti, la disparità di trattamento o la manifesta irragionevolezza.
I termini e il rimedio concretamente esperibile dipendono dall’atto e dalla posizione del personale interessato. Il provvedimento deve pertanto essere sottoposto tempestivamente a un professionista, senza attendere l’esito di richieste informali o di riesame che potrebbero non sospendere i termini di impugnazione.
In sintesi
- la legge n. 104/1992 si applica anche al personale militare, con le peculiarità dell’ordinamento di appartenenza;
- il militare può chiedere la sede più vicina, ma non può considerarla automaticamente dovuta;
- l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria reale e motivare il bilanciamento;
- ruolo, grado, professionalità, organico, impiego ed esigenze della Forza armata sono elementi rilevanti;
- la sentenza Cons. Stato n. 1964/2026 conferma la natura discrezionale e la posizione di interesse legittimo.
Fonti ufficiali
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 — testo vigente
- Giustizia amministrativa — trasferimento del militare e Cons. Stato n. 1964/2026
Il contenuto ha carattere informativo generale e non sostituisce la valutazione del singolo provvedimento, della documentazione assistenziale e delle regole interne applicabili.
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010, European Diploma Supplement for Legal Profession, Robert Schuman 2011 Strasbourg Alumni
Avv. Alessandro Savoca — Avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010 e all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 2021. Si occupa di diritto europeo, CEDU e contenzioso nazionale. Le Sue aree di competenza sono il Diritto Internazionale Eurounitario, le Fonti dell’Unione Europea, La Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) nel Diritto Civile dei Contratti, Tutela della Proprietà, Diritto D’Autore, Diritto alla Riservatezza ed all’Oblio, Mediazione ed Arbitrato, Accesso alle Corti Europee, Diritto dei Media e dell’Informazione, Diritto ad un Equo Processo in un termine ragionevole, Case Law della Unione Europea. Conciliatore Societario, Mediatore Civile e Commerciale dal 2010, Formatore in materia Internazionale presso il Ministero della Giustizia; Già Delegato Regionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.