Articolo aggiornato al 4 luglio 2026.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), spesso chiamate “testamento biologico” o “biotestamento”, sono disciplinate in Italia dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018. Non riguardano la successione e non sono quindi un testamento nel senso dell’art. 587 del codice civile: permettono invece di esprimere anticipatamente le proprie volontà sui trattamenti sanitari per l’eventualità di una futura incapacità di autodeterminarsi.
La materia va distinta sia dall’eutanasia attiva sia dall’aiuto al suicidio. Le DAT operano nel diverso ambito del consenso informato, del rifiuto o della revoca dei trattamenti sanitari e della rappresentanza del paziente divenuto incapace.
Che cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento
L’art. 4 della legge n. 219/2017 consente a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, di indicare preventivamente:
- il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici;
- le proprie volontà su scelte terapeutiche;
- il consenso o il rifiuto rispetto a singoli trattamenti sanitari;
- una persona di fiducia, denominata fiduciario, che possa rappresentarla nei rapporti con medici e strutture sanitarie.
La legge considera trattamenti sanitari anche la nutrizione e l’idratazione artificiali quando consistono nella somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Il fiduciario
Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT o con un atto successivo allegato alle disposizioni. Al fiduciario deve essere consegnata una copia del documento.
La nomina può essere revocata in qualsiasi momento. Anche quando il fiduciario non sia stato indicato, abbia rinunciato, sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia. In caso di necessità il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno.
In quale forma si redigono e dove si depositano
Le DAT possono essere redatte:
- per atto pubblico;
- per scrittura privata autenticata;
- per scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza;
- presso le strutture sanitarie, nelle Regioni che abbiano disciplinato modalità di raccolta e gestione delle DAT.
Quando le condizioni fisiche della persona non consentono la forma scritta, le disposizioni possono essere espresse mediante videoregistrazione o attraverso dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da altri tributi o diritti. Prima del deposito è opportuno verificare le indicazioni operative del Comune, del notaio o della struttura sanitaria interessata.
Banca dati nazionale delle DAT
Presso il Ministero della salute opera la Banca dati nazionale delle DAT, regolata dal decreto ministeriale 10 dicembre 2019, n. 168. La banca dati raccoglie le disposizioni trasmesse dai soggetti abilitati e ne rende possibile la consultazione, nei casi previsti, da parte del disponente, del fiduciario e del medico che ha in cura il paziente non più capace di autodeterminarsi.
La presenza della copia nella banca dati ne agevola la reperibilità. La cancellazione della sola copia dalla banca dati non equivale però alla revoca delle DAT: la revoca deve essere manifestata presso il soggetto depositario secondo le modalità previste.
Le DAT possono essere modificate o revocate?
Sì. Le disposizioni possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento con le medesime forme previste per la loro redazione. Nei casi di emergenza e urgenza, quando tali forme non siano praticabili, la revoca può essere espressa verbalmente davanti a un medico, con l’assistenza di due testimoni.
È consigliabile rivedere periodicamente il documento, specialmente dopo una nuova diagnosi, un cambiamento delle condizioni personali o l’introduzione di terapie non considerate al momento della sottoscrizione.
Il medico deve sempre rispettarle?
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT. Può tuttavia disattenderle, in tutto o in parte e d’accordo con il fiduciario, quando:
- appaiano palesemente incongrue;
- non corrispondano alla condizione clinica attuale;
- siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Se sorge un conflitto tra medico e fiduciario, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Proprio per ridurre ambiguità e conflitti, le volontà dovrebbero essere formulate dopo un confronto medico e con indicazioni sufficientemente specifiche, evitando dichiarazioni generiche o modelli non aggiornati.
Rifiuto delle cure, eutanasia e aiuto al suicidio: istituti differenti
La legge n. 219/2017 riconosce il diritto della persona capace di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario. Il medico deve rispettarne la volontà ed è esente da responsabilità civile o penale per le conseguenze della scelta; resta comunque tenuto ad alleviare le sofferenze e ad assicurare un’appropriata terapia del dolore e le cure palliative.
Questo quadro non coincide con l’eutanasia attiva, che non è legalizzata dalla legge n. 219/2017, né con l’aiuto al suicidio disciplinato dall’art. 580 del codice penale. La sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 ha individuato, entro condizioni sostanziali e procedurali rigorose, un’area circoscritta di non punibilità dell’aiuto prestato a una persona che abbia autonomamente formato il proprio proposito. Non ne deriva un generale diritto a ottenere la somministrazione di un farmaco letale, né un obbligo del medico di prestare tale aiuto.
La pianificazione condivisa delle cure
Le DAT vanno inoltre distinte dalla pianificazione condivisa delle cure prevista dall’art. 5 della legge n. 219/2017. Quest’ultima riguarda il percorso concordato tra paziente e medico in presenza di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. La pianificazione è inserita nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico ed è vincolante quando il paziente non sia più in grado di esprimere il proprio consenso.
Checklist pratica prima di sottoscrivere una DAT
- Acquisire informazioni mediche adeguate e comprensibili.
- Descrivere con sufficiente precisione trattamenti e situazioni cliniche considerate.
- Indicare un fiduciario informato e realmente disponibile, se lo si desidera.
- Utilizzare una delle forme previste dalla legge.
- Conservare e rendere reperibile una copia aggiornata.
- Comunicare l’esistenza delle DAT al medico di fiducia e ai familiari interessati.
- Rivedere periodicamente il documento e revocare espressamente le versioni sostituite.
Un facsimile può aiutare a ordinare le proprie volontà, ma non sostituisce l’informazione medica né garantisce da solo che le indicazioni siano adatte alla situazione personale. I vecchi modelli anteriori alla legge n. 219/2017 dovrebbero essere controllati prima di essere utilizzati.
Fonti ufficiali
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 — testo vigente su Normattiva
- Ministero della salute — Disposizioni anticipate di trattamento
- Banca dati nazionale delle DAT
- Corte costituzionale, sentenza n. 242/2019
Guida di approfondimento
Scarica la guida sulle scelte di fine vita (PDF).
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione medica o la consulenza legale riferita al caso concreto.
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010, European Diploma Supplement for Legal Profession, Robert Schuman 2011 Strasbourg Alumni
Avv. Alessandro Savoca — Avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 2010 e all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 2021. Si occupa di diritto europeo, CEDU e contenzioso nazionale. Le Sue aree di competenza sono il Diritto Internazionale Eurounitario, le Fonti dell’Unione Europea, La Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) nel Diritto Civile dei Contratti, Tutela della Proprietà, Diritto D’Autore, Diritto alla Riservatezza ed all’Oblio, Mediazione ed Arbitrato, Accesso alle Corti Europee, Diritto dei Media e dell’Informazione, Diritto ad un Equo Processo in un termine ragionevole, Case Law della Unione Europea. Conciliatore Societario, Mediatore Civile e Commerciale dal 2010, Formatore in materia Internazionale presso il Ministero della Giustizia; Già Delegato Regionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo.