D’Alba e altri c. Italia: cancellazione dopo dichiarazione unilaterale

Nota aggiornata al 4 luglio 2026.

La decisione D’Alba e altri c. Italia del 19 settembre 2024 documenta un esito favorevole ai ricorrenti: con le dichiarazioni unilaterali il Governo italiano ha riconosciuto la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne “Pinto” e, per alcuni ricorsi, ulteriori violazioni convenzionali; ha offerto gli importi indicati e si è impegnato al pagamento e all’esecuzione entro tre mesi.

La Corte, valutata l’adeguatezza delle dichiarazioni alla luce della propria giurisprudenza, ne ha preso atto e ha cancellato i ricorsi dal ruolo ai sensi dell’art. 37 § 1 (c) CEDU. Non si tratta di una sentenza di merito né di una condanna giudiziale, ma di un riconoscimento formale delle violazioni da parte dello Stato, accompagnato da riparazione e impegni esecutivi e recepito in una decisione della Corte. I dati dei ricorsi e gli importi restano documentati nel testo riportato di seguito.

Importante sottolineare che il Governo ha l’obbligo di eseguire anche le sentenze delle Corti d’Appello, provvisoriamente esecutive, seppur con giudizio di Cassazione pendente. Tale impegno rafforza l’importanza della tutela giuridica anche per le decisioni non ancora definitive

Di seguito il testo della decisione di cancellazione dal ruolo

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SEZIONE PRIMA

DECISIONE

Ricorso n. 58442/09
Giuseppa D’Alba contro l’Italia
e altri 9 ricorsi

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Prima Sezione), riunita il 19 settembre 2024 come Comitato composto da:

  • Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
  • Lətif Hüseynov,
  • Erik Wennerström, giudici,

e Viktoriya Maradudina, Vice-cancelliere della Sezione ad interim,

Avendo esaminato i suddetti ricorsi presentati nelle varie date indicate nella tabella allegata,

Avendo considerato le dichiarazioni presentate dal Governo convenuto che chiedono alla Corte di cancellare i ricorsi dalla lista dei casi,

Dopo aver deliberato, decide come segue:

FATTI E PROCEDIMENTO

L’elenco dei ricorrenti è indicato nella tabella allegata.

Le denunce dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardanti la mancata esecuzione o l’esecuzione ritardata delle decisioni interne “Pinto” sono state comunicate al Governo italiano. In alcuni ricorsi, denunce basate sugli stessi fatti sono state comunicate anche ai sensi di altre disposizioni della Convenzione.

L’istante, sig.ra Giuseppa D’Alba, è deceduta dopo l’instaurazione del procedimento davanti alla Corte. I suoi eredi (vedi la tabella allegata) hanno espresso la volontà di proseguire il ricorso. Il Governo non ha sollevato obiezioni circa la loro legittimazione a partecipare al procedimento.

IL DIRITTO

Considerato l’oggetto simile dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica decisione.

La Corte rileva in primo luogo le informazioni riguardanti la morte della sig.ra Giuseppa D’Alba e la volontà dei suoi eredi di proseguire il procedimento in sua vece, nonché l’assenza di obiezioni da parte del Governo sulla loro legittimazione. Pertanto, la Corte ritiene che gli eredi della sig.ra Giuseppa D’Alba abbiano un interesse legittimo a proseguire il ricorso.

La Corte osserva inoltre che il Governo ha proposto dichiarazioni unilaterali per risolvere le questioni sollevate da queste denunce e ha chiesto alla Corte di cancellare i ricorsi dalla lista in conformità con l’articolo 37 della Convenzione.

Il Governo ha riconosciuto la mancata esecuzione o l’esecuzione ritardata delle decisioni interne “Pinto”. In alcuni ricorsi, ha anche riconosciuto che le autorità nazionali avevano violato i diritti dei ricorrenti garantiti da altre disposizioni della Convenzione (vedi la tabella allegata). Ha offerto di pagare ai ricorrenti gli importi dettagliati nella tabella allegata e ha invitato la Corte a cancellare i ricorsi dalla lista in conformità con l’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione. Gli importi sarebbero pagabili entro tre mesi dalla notifica della decisione della Corte. In caso di mancato pagamento entro il suddetto periodo di tre mesi, il Governo si è impegnato a pagare interessi semplici a partire dalla scadenza di tale periodo fino al saldo, al tasso pari al tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea durante il periodo di inadempimento, più tre punti percentuali. Inoltre, il Governo si è impegnato a garantire l’esecuzione delle decisioni interne considerate nei casi interessati entro lo stesso periodo di tre mesi e a coprire eventuali costi delle procedure di esecuzione interna.

Il pagamento e l’esecuzione delle decisioni interne nei casi in questione costituiranno la risoluzione definitiva dei casi.

CONCLUSIONE

La Corte ha constatato che non è più giustificato continuare l’esame dei ricorsi alla luce delle dichiarazioni unilaterali del Governo e delle somme offerte. Inoltre, ha stabilito che il rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e nei Protocolli non richiede la continuazione dell’esame di questi casi.

Infine, la Corte ha sottolineato che, se il Governo non dovesse rispettare i termini delle proprie dichiarazioni unilaterali, i ricorsi potrebbero essere reinseriti nella lista dei casi conformemente all’articolo 37 § 2 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità, decide di:

  • Riunire i ricorsi;
  • Riconoscere la legittimazione degli eredi della sig.ra Giuseppa D’Alba a partecipare al procedimento;
  • Prendere atto delle dichiarazioni del Governo e delle misure per garantire il rispetto degli impegni presi;
  • Cancellare i ricorsi dalla lista dei casi in conformità con l’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione.