“Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Modifiche al Regolamento sulla Ricusazione dei Giudici – Commento a cura dell’Avv. Alessandro Savoca, Avvocato Europeista”

La Corte Europea modifica le regole sulla ricusazione dei giudici
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha pubblicato oggi sul suo sito web una nuova versione del suo regolamento, che include diverse modifiche all’articolo 28 sulla ricusazione dei giudici. Queste modifiche sono state adottate dalla Corte plenaria il 15 dicembre 2023 ed sono entrate in vigore il 22 gennaio 2024. Si inseriscono nel contesto di una serie di riforme procedurali che sono state sottoposte all’esame della Corte plenaria nel 2023.

L’articolo 28 del regolamento della Corte assicura l’attuazione rigorosa del principio di imparzialità giudiziaria, che è cruciale per la difesa dello stato di diritto, la salvaguardia dei diritti umani e una corretta amministrazione della giustizia. La nuova versione ricorda le ragioni per le quali un giudice non può presiedere su un determinato caso e rafforza il nucleo centrale del quadro procedurale che regola la ricusazione dei giudici codificando esplicitamente la pratica esistente secondo cui le parti nel procedimento possono richiedere la ricusazione di un giudice.

L’articolo modificato è accompagnato da un’istruzione pratica sulla ricusazione dei giudici, anche questa pubblicata oggi dal Presidente della Corte. Tale istruzione pratica ha lo scopo di chiarire ulteriormente le procedure previste dall’articolo 28, che garantisce alle parti la possibilità pratica ed effettiva di sollevare qualsiasi questione di imparzialità di un giudice e la procedura da seguire in tali casi. Infine, al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità del processo giudiziario presso la Corte, è ora disponibile sul sito web della Corte un elenco completo delle diverse formazioni giudiziarie operanti in ciascuna delle cinque sezioni, con l’elenco dei giudici unici designati dagli Stati. Le parti potranno quindi identificare più facilmente in anticipo i giudici che presiederanno nelle diverse formazioni della Corte.

Le modifiche all’articolo 28 sono state apportate dopo ampie consultazioni con le parti interessate, in particolare con le Parti contraenti, le organizzazioni con esperienza nella rappresentanza dei ricorrenti e diverse associazioni forensi, che hanno presentato le loro osservazioni scritte.

Il testo integrale delle modifiche all’articolo 28 del regolamento della Corte è disponibile qui.

Le decisioni e le sentenze emesse dalla Corte, nonché ulteriori informazioni su di essa, possono essere consultate su www.echr.coe.int.
Avv.Alessandro Savoca

Protezione dei Diritti Umani in Europa offerto dal Council of Europe HELP

Siamo entusiasti di condividere con te un’opportunità formativa unica offerta dal Council of Europe HELP. Il corso online “Introduzione alla Protezione dei Diritti Umani in Europa – l’Intreccio tra la CEDU e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE” è progettato per soddisfare le esigenze di formazione sui temi dei diritti fondamentali nell’ambito della Convenzione Europea dei Diritti Umani, la Carta Sociale Europea e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.A chi è rivolto il corso?Il corso è principalmente dedicato a professionisti del settore legale/giustizia (giudici, pubblici ministeri, avvocati, personale di tribunale), ma può essere estremamente vantaggioso anche per ufficiali giudiziari, notai, mediatori, interpreti e traduttori giuridici, esperti giudiziari, ecc. È inoltre utile per la formazione di decisori politici, istituzioni nazionali per i diritti umani, nonché organizzazioni della società civile, studenti universitari (di legge) o personale dell’UE/Consiglio d’Europa.Il Contributo dell’UE e del Council of EuropeIl corso è stato sviluppato grazie al sostegno istituzionale e finanziario dell’UE (nell’ambito del progetto congiunto “HELP In the EU III”) e al lavoro congiunto di esperti di alto livello provenienti dall’UE, Commissione Europea, Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), il programma Human Right Education for Legal Professionals (HELP) del Consiglio d’Europa e il Registro della Corte Europea dei Diritti Umani.Presentazione e Accesso al CorsoAbbiamo anche il piacere di condividere con te una recente presentazione realizzata nell’ambito del First Annual CharterXchange organizzato dalla FRA. Puoi trovarla qui. Per accedere direttamente al corso, visita la piattaforma di apprendimento HELP.Successo del CorsoFinora, oltre 800 persone si sono iscritte a questo corso online di 6 ore, e un quarto di loro lo ha completato, ottenendo il proprio attestato digitale di realizzazione individuale.ConcludendoDesideriamo diffondere questo corso il più possibile, poiché lo consideriamo un corso fondamentale per coloro che lavorano per la protezione dei diritti umani in Europa.

Cordiali saluti,

Avv. Alessandro Savoca

(su invito alla diffusione da parte di Eva Pastrana)

Capo della Divisione Formazione Giuridica e dei Diritti Umani

Consiglio d’Europa

DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO DELL’ 08.06.2023 AI SENSI DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 (VIOLAZIONE O RITARDATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA INTERNA)

Ancora un successo a Strasburgo per 84 dei nostri ricorrenti, i quali avevano presentato ricorsi contro l’Italia, per la mancata esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a loro favorevole, perché il Ministero non ha pagato il risarcimento entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha dunque ammesso la violazione, offrendo una somma di danaro da pagarsi entro tre mesi. Il Governo si è impegnato inoltre, a garantire l’esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali entro il termine di tre mesi. Sia la decisione della giustizia interna, sia quella della corte sovranazionale saranno finalmente rispettate ed entrambe eseguite.

ACANFORA-AND-OTHERS-v.-Italy_omissis.pdf

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DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO DEL 08.09.2022 AI SENSI DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 (VIOLAZIONE O RITARDATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA INTERNA)

Ancora un successo a Strasburgo per il nostro ricorrente,  il quale aveva presentato ricorso contro l’Italia, per la mancata esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a lui favorevole, perché il Ministero non ha pagato il risarcimento entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha dunque ammesso la violazione, offrendo una somma di danaro da pagarsi entro tre mesi. Il Governo si è impegnato inoltre, a garantire l’esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali entro il termine di tre mesi. Sia la decisione della giustizia interna, sia quella della corte sovranazionale sono state finalmente rispettate ed entrambe eseguite.

MALIZIA-AND-OTHERS-v.-ITALY_prv.pdf

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DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO DEL 18.11.2021 AI SENSI DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 (VIOLAZIONE O RITARDATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA GIUSTIZIA INTERNA)

Successo a Strasburgo per n. 209 nostri ricorrenti,  i quali avevano presentato ricorso contro l’Italia, per la mancata esecuzione di sentenze definitive di condanna a loro favorevoli (Lo Stato è stato condannato a risarcire complessivamente € 41.800,00 entro tre mesi oltre ai risarcimenti già percepiti a livello interno per ciascun ricorrente), perché non hanno percepito i risarcimenti entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha dunque ammesso le loro ragioni, offrendo una somma di danaro da pagarsi entro tre mesi dalla cancellazione dei ricorsi dal ruolo , e dichiarando che, in effetti, v’era stata violazione del loro diritto ad ottenere un processo equo in un termine ragionevole, nonché del loro diritto di proprietà (sotto il profilo del mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria da parte dello Stato). Il Governo si è impegnato inoltre, a garantire l’esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali entro lo stesso lasso di tempo. PORCELLI ET AUTRES c. ITALIE. I nostri cinque ricorsi Adamo and Others v. Italy (Application Number 23778/18), Bonfiglio and Others v. Italy (Application Number 37995/18), Guida and Others v. Italy (Application Number 28206/18), Amato and Others v. Italy (Application Number 13334/18), Accardo and Others v. Italy (Application Number 3237/18).

Segue il testo della decisione.

Distanze tra edifici – Rassegna della Giurisprudenza sui principi e criteri di liquidazione del danno civile

Cons. Stato Sez. IV, 31/03/2015, n. 1692

Comune di Verona c. L.V. e altri

 

DISTANZE LEGALI

Distanze legali tra costruzioni

 

In materia di violazione delle disposizioni delle distanze tra edifici, se è vero che nel caso di esercizio di autotutela non può mai mancare una comparativa delibazione sull’interesse pubblico, è altrettanto vero che in queste ipotesi l’interesse pubblico è in re ipsa, laddove si consideri che costituisce jus receptum il principio secondo il quale in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. “doppia tutela”. Nello specifico, il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con competenza del G.O.) e, dall’altra, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal G.A.). (Annulla T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 4035/2005)

 

Cass. civ. Sez. II, 18/07/2013, n. 17635 (rv. 627242)

Cennamo c. Crispino e altri

 

PROPRIETA’ E CONFINI

Azioni a difesa della proprietà in genere

 

PROPRIETÀ – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Norme di edilizia – Violazione – Effetti – Risarcimento del danno – Distanze tra costruzioni – Norme del codice civile e relative norme integrative – Violazione – Conseguenze – Riduzione in pristino e risarcimento del danno – Natura del danno – Diminuzione temporanea del valore della proprietà – Cessazione dello stesso con il ripristino dello “status quo ante” – Sussistenza

 

In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell’abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 12/02/2008)

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