Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e annullamento con rinvio al fine di valutare la proporzionalità della confisca, depositate le motivazioni delle Sezioni Unite (S.U. n. 13539 del 2020)


(Dell’Avv. Giuseppe Raimondi)

Le Sezioni Unite penali hanno depositato il 30 aprile le attese motivazioni della sentenza n. 13539 del 2020 che aggiungono una nuova puntata alla complessa e controversa materia della c.d. “confisca urbanistica”, da alcuni anni oggetto di disputa nella giurisprudenza nazionale ed europea.

Senza pretesa di potere riassumere in poche righe anni e anni di “dialogo tra le Corti”, è sufficiente, ai fini di introdurre ed inquadrare adeguatamente i termini della questione precipua rimessa e decisa, in via nomofilattica, dalle Sezioni Riunite penali della Suprema Corte, osservare quanto segue.

L’art. 44, comma 2 d.p.r. 380 del 2001 prevede che “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Sul tema, a partire dalla sentenza Corte e.d.u., 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia, si è sviluppata un’ampia diatriba tra i giudici nazionali e la Corte di Strasburgo, più volte culminata con la condanna in sede europea del Governo italiano per violazione degli artt. 6, 7, e art. 1 prot. add. 1 della Cedu.

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La Corte dei Conti condanna l’Inps a restituire al militare gli importi trattenuti illegittimamente sulla pensione

Sentenza della Corte dei Conti favorevole per il ricorrente dello SLB – Avv. Nino Bullaro, il quale aveva presentato ricorso contro l’Inps per vedere riconosciuta l’illegittimità del recupero delle maggiori somme versate negli anni a titolo di pensione e percepite in buone fede . La Corte ha ribadito che (ricorso n. n. 65145 in materia di pensioni) “ai fini della soluzione della vertenza, assumono pertanto rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte, con la sentenza n. 2 del 2.7.2012. L’organo della nomofilachia, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata deferita, fra l’altro, la risoluzione della seguente questione di massima «1) se lo spirare del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all’apparenza e al lungo decorso del termine», ha preliminarmente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, che lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio.
Le Sezioni Riunite, nella sentenza 2/QM/2012, hanno poi affermato che «il diritto-dovere (recte: potere) dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità».
Inoltre, rimeditando la soluzione precedentemente adottata con la sentenza 7/2007/QM, hanno chiarito che l’affidamento del percipiente, che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’Amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo e “solo” al verificarsi di tale circostanza, ma si configura, con il protrarsi del tempo, sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione. Sicché il legittimo affidamento del percettore in buona fede va individuato attraverso un serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
b) la rilevabilità, in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento, nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’Amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.
Sulla scorta di tali affermazioni e all’esito di articolate considerazioni, alle quali si rinvia, le SS.RR. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata ecupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa.”. 

Règlement Amiable article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

Successo a Strasburgo per n. 34 ricorrenti dello SLB – AVVOCATI i quali avevano presentato ricorso contro lo Stato Italiano per la mancata esecuzione di una sentenza di condanna dell’Italia divenuta definitiva e a loro favorevole, e che non sono stati pagati entro il ragionevole termine di sei mesi. Il Governo con la dichiarazione unilaterale ha ammesso le loro ragioni, offrendo una somma in cambio della cancellazione del ricorso, e dichiarando che, in effetti, v’era stata violazione del loro diritto ad ottenere un processo equo in un termine ragionevole, nonché del loro diritto di proprietà (sotto il profilo del mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria da parte dello Stato). BIAGINI contre l’Italie et 116 autres requêtes (i nostri tre ricorsi n. 13003/16 – 17008/16 – 22674/16)

“Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et
des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi
pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la
Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions
de justice internes (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1
à la Convention)”

Legge 104 comma 5 – Il militare (Esercito, Carabinieri, Aeronautica, Marina) ha diritto a scegliere la sede più vicina alla persona da assistere

L’art. 33 comma 5 legge n. 104/92 prevede che il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assisteree non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La norma è applicabile al personale militare compatibilmente con il proprio stato e nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione.

Ora, pur non essendo il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 un diritto assoluto del dipendente interessato, quando si vanno a graduare gli interessi coinvolti, se sussiste per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta l’assistenza alla persona in condizione di handicap prevale ed è prioritaria rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale (che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze di rientro nella sede di origine in base all’anzianità di servizio maturata).

Grava peraltro sull’Amministrazione datrice di lavoro l’onere di dimostrare l’esistenza di ragioni oggettive tali da rendere prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede e, per l’effetto, recessivo l’interesse alla tutela del congiunto disabile al quale prestare assistenza (così T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 15/07/2016, n. 1214;T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 13/01/2017, n. 24; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 13/01/2017, n. 23; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 19/09/2016, n. 1369; n. 218/2013 del T.A.R. Trento; n. 4047/2012 e n. 4106/2012del Consiglio di Stato, nonché da altre analoghe sentenze TAR Lazio, Sezione I quater, 16 giugno 2011, n. 7525; TAR Piemonte, Sez. I, 20 ottobre 2011, n. 1103; TAR Lombardia, Sez. IV, 2 marzo 2012, n. 698; Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2011, n. 5725).

Infatti, nel solco della giurisprudenza testé citata, con una recentissima sentenza, il Consiglio di stato (chiarendo ed ampliando il proprio orientamento) ha affermato che l’insufficienza di organico non è una ragione sufficiente per negare il trasferimento al dipendente(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5983 del 05 dicembre 2017 con deposito in segreteria in data 20 dicembre 2017 nonché dell’ordinanza interlocutoria n. 2667 del 18 maggio 2017).

Invero, il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurato, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, con l’espressione “ove possibile”) non viene meno nel caso in cui l’Amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettiveche rendono prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede e, dunque, recessivo l’interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza (Consiglio di Stato sez. III 10 novembre 2015 n. 5113). La Sezione IV, quindi, in una visione innovativa ha rilevato che “spetta all’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Or dunque: “sussistendone le condizioni di legge l’Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio