Ricorso n.
30782/18
Tipo
Sentenza (Judgment)
Data
13 giugno 2024
Articolo CEDU
Art. 8 — Vita privata
Esito
Violazione art. 8
Rappresentante
Avv. Alessandro Savoca
Cracò v. Italy è una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 giugno 2024 (ricorso n. 30782/18). Il procedimento riguarda la pubblicazione integrale, su una banca dati giuridica accessibile online, di una decisione giudiziaria contenente dati sanitari del ricorrente. La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

La questione giuridica

Il ricorso riguardava la pubblicazione online di una pronuncia giudiziaria nella quale comparivano in forma integrale dati relativi alla condizione di salute del ricorrente. La questione sollevata concerneva la compatibilità di tale pubblicazione con il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’art. 8 CEDU, con particolare riferimento alla protezione dei dati sanitari.

La Corte ha esaminato se le autorità nazionali avessero adempiuto all’obbligo positivo di proteggere i dati personali sensibili del ricorrente nel contesto della pubblicazione di atti giudiziari.

La decisione della Corte

La Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che la pubblicazione integrale della decisione — comprensiva di dati sanitari — non fosse compatibile con gli obblighi di protezione della vita privata incombenti sullo Stato.

La sentenza ha riconosciuto in favore del ricorrente un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU.

Il procedimento è documentato nella banca dati pubblica HUDOC della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Riferimenti normativi

  • Art. 8 CEDU — Diritto al rispetto della vita privata e familiare
  • Art. 41 CEDU — Equa soddisfazione
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Protezione dei dati personali
  • D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 101/2018

Implicazioni pratiche

La sentenza rileva in relazione alla pubblicazione di pronunce giudiziarie contenenti dati di natura sanitaria o sensibile. I principi affermati dalla Corte incidono:

  • sulle modalità di pubblicazione delle decisioni giudiziarie nelle banche dati online;
  • sulla responsabilità degli Stati e degli organi giudiziari nella gestione dei dati personali contenuti negli atti processuali;
  • sul rapporto tra principio di trasparenza giudiziaria e diritto alla protezione dei dati personali sensibili.

Il caso si inserisce nel filone giurisprudenziale della Corte EDU relativo agli obblighi positivi degli Stati in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 8 CEDU.

Questioni relative all’art. 8 CEDU e alla protezione dei dati

Per valutare un potenziale ricorso in materia di vita privata o protezione dei dati personali è necessaria un’analisi della documentazione. Contattaci per una preanalisi professionale della posizione.

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